Partecipazioni degli enti locali e criteri di rappresentazione nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 19 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto il rendiconto del consegnatario delle partecipazioni di un ente locale, il conto giudiziale deve rappresentare i titoli partecipativi nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale e non al solo valore nominale. La rappresentazione deve assicurare la corrispondenza con il conto del patrimonio e la conseguente valutazione secondo il criterio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, ai sensi del principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011. La mancata inclusione di partecipazioni detenute dall’ente nel periodo di gestione compromette la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile, con conseguente declaratoria di irregolarità del conto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto è investita dell’esame del conto giudiziale reso dall’agente contabile quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune per l’esercizio 2019. La questione giunge al giudice contabile a seguito della relazione del magistrato istruttore, che aveva segnalato profili critici nella rappresentazione delle partecipazioni.
In particolare, l’istruttoria aveva evidenziato la non corrispondenza tra i valori delle partecipazioni esposti nel conto, indicati al solo valore nominale, e quelli risultanti dal conto del patrimonio dell’ente, oltre all’omessa indicazione di alcuni organismi partecipati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione tipica del giudizio di conto, delineata dagli artt. 139 ss. del codice di giustizia contabile: non una mera verifica documentale, ma l’accertamento della veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati alla gestione dell’agente. Tale esigenza è tanto più stringente quando oggetto del rendiconto siano partecipazioni societarie e consortili, beni il cui valore può subire variazioni nel corso dell’esercizio e la cui gestione implica l’esercizio di diritti a tutela del valore della quota.
I titoli partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924 e l’agente è tenuto a rendere conto della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale. Il conto deve riflettere la situazione reale dei titoli, le loro variazioni e la completezza delle partecipazioni detenute, non potendosi limitare a indicazioni nominalistiche, secondo l’orientamento della Sezione giurisdizionale Toscana n. 127/2020, richiamato e condiviso dal Collegio.
Sul piano del criterio di rappresentazione, il ricorso al solo valore nominale genera una significativa divergenza rispetto alle scritture dell’ente. La base di ogni rendicontazione è costituita dagli inventari, che devono essere aggiornati e verificati e fungere da punto di riferimento per accertare la corrispondenza tra il conto del patrimonio e il conto del consegnatario. Assume rilievo determinante il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, che prescrive la valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, secondo criteri prudenziali idonei a rifletterne l’effettiva consistenza.
Il Collegio rileva inoltre l’omessa inclusione nel conto di una pluralità di partecipazioni sussistenti nel 2019, dalle quali discendevano diritti amministrativi e patrimoniali in capo all’ente. Tali omissioni, che riguardano anche partecipazioni di entità limitata, incidono sulla completezza del rendiconto, risultando la rappresentazione parziale e distonica rispetto alla reale situazione giuridica e patrimoniale. Da qui la declaratoria di irregolarità del conto ai sensi dell’art. 149, c. 3, del codice di giustizia contabile, con esonero dal provvedere sulle spese in assenza di condanna dell’agente contabile.
Nota della Redazione
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