Difetto di giurisdizione contabile sul TFS e cessata materia per la pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 250 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei Conti non ha giurisdizione sulle controversie concernenti il trattamento di fine servizio, che vanno proposte dinanzi al giudice amministrativo. La riliquidazione della pensione disposta dall’INPS nel corso del giudizio, con corresponsione degli arretrati e degli accessori, determina la cessata materia del contendere sulla domanda di rideterminazione fondata sull’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Il difetto di giurisdizione va dichiarato anche d’ufficio, con salvezza della facoltà di riassunzione nei termini di legge. Le spese di lite sono compensate quando la pretesa è soddisfatta in pendenza di causa.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Sezione Giurisdizionale per il Lazio chiedendo la rideterminazione del calcolo pensionistico secondo i criteri dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e la rideterminazione del trattamento di fine servizio in base agli scatti di anzianità applicabili anche ai militari.
L’INPS si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione contabile sulle controversie relative al TFS e rappresentando di avere già riliquidato d’ufficio la pensione con l’applicazione del 2,44 per cento, con pagamento degli arretrati e degli accessori di legge. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico affronta separatamente i due punti di domanda. Quanto al trattamento di fine servizio, rileva il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti: la materia appartiene al giudice amministrativo, dinanzi al quale il ricorrente potrà riassumere il giudizio nei termini di legge.
Sul secondo punto di domanda, relativo all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, la Corte dà atto che nelle more del giudizio l’INPS ha liquidato la prestazione pensionistica richiesta. Il soddisfacimento della pretesa in pendenza di causa determina la declaratoria di cessata materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia di merito.
Il percorso argomentativo è lineare: la domanda sul TFS incontra un limite di giurisdizione, quella sulla pensione è divenuta priva di oggetto per effetto della riliquidazione intervenuta. Entrambe le statuizioni confluiscono nel dispositivo, che accerta il difetto di giurisdizione per il primo capo e la cessazione della materia per il secondo.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, con nulla per le spese di giudizio. La compensazione riflette l’esito processuale: la definizione anticipata del contenzioso per effetto dell’attività dell’Istituto previdenziale.
Nota della Redazione
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