Conto giudiziale e discarico dell’agente contabile per imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 13 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’approvazione del conto giudiziale e il conseguente discarico dell’agente contabile presuppongono l’accertamento effettivo della consistenza del carico e delle somme riscosse e da riversare. Quando l’istruttoria, pur disposta dal collegio, non consente di acquisire i dati necessari per l’impossibilità materiale di risalire ai pernottamenti oltre il quinquennio, il giudice non può addossare all’agente contabile le conseguenze di un accertamento mancato. L’art. 147, comma 3, lettera a, c.g.c. abilita l’iscrizione a ruolo d’ufficio del conto, ma non esonera il giudice dalla verifica del carico contabile: in difetto di prova, il conto è approvato con discarico dell’agente.

Il Fatto

Il magistrato relatore per i conti giudiziali propone al Presidente della Sezione l’iscrizione a ruolo del conto n. 136634, compilato d’ufficio dal comune di Bologna e depositato il 17 giugno 2024, in relazione alla gestione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2018. L’agente contabile, titolare di una struttura ricettiva, era rimasto inadempiente rispetto agli obblighi di redazione e presentazione del conto giudiziale.

Fissata l’udienza, la Procura regionale conclude per la restituzione degli atti al magistrato istruttore, perché sia procurato l’esatto adempimento del disposto dell’art. 614, comma 1, lett. b) del r.d. n. 827/1924 e sia accertata l’effettiva consistenza del carico dell’agente contabile, l’ammontare dell’imposta riscossa e quella da riversare. Né l’amministrazione locale né l’agente contabile depositano memorie o compaiono. Con ordinanza n. 64 del 5 agosto 2025 il collegio dispone la rimessione degli atti al magistrato istruttore.

La Motivazione della Corte

La successiva relazione integrativa evidenzia l’esito dell’istruttoria disposta. Con nota del 3 ottobre 2025 il comune riferisce di non disporre dell’accesso diretto ai dati sulle presenze antecedenti al 2020 e di doversi riportare alla comunicazione del 12 aprile 2025, con cui la Questura, in risposta ad analoga richiesta relativa ai pernottamenti presso strutture ricettive, ha informato l’ente di poter risalire esclusivamente ai dati degli ultimi cinque anni.

Il collegio prende atto che non è stato possibile effettuare il controllo richiesto. L’impossibilità non dipende da inerzia dell’agente contabile o dell’amministrazione, ma dalla indisponibilità oggettiva dei dati presso i soggetti istituzionalmente preposti alla loro tenuta.

Su questa base la Corte approva il conto n. 136634 e dispone il discarico dell’agente contabile per la gestione dell’imposta di soggiorno nell’anno 2018. Nulla per le spese. Il principio che sostiene la decisione è chiaro: l’approvazione del conto e il discarico non sono un automatismo conseguente alla mancata costituzione dell’agente, ma il risultato di una valutazione che, quando l’accertamento del carico resta impossibile, non può tradursi in un addebito.

La decisione lascia intendere che l’iscrizione d’ufficio del conto ex art. 147 c.g.c. non inverta l’onere della prova a carico dell’ente: se l’amministrazione non è in grado di documentare l’ammontare dell’imposta riscossa e non riversata, il giudizio si chiude con l’approvazione e il discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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