Responsabilità contabile del comandante per omessa riscossione delle contravvenzioni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 11 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il comandante della Polizia municipale, quale organo di vertice dell’ufficio cui è preposto, è titolare di una posizione di garanzia in ordine alla correttezza, all’efficacia e all’efficienza dell’azione amministrativa, che non viene meno per la nomina di un responsabile unico del procedimento. La grave e persistente disorganizzazione del settore contravvenzioni, protratta nel tempo e nota al responsabile, integra la colpa grave e fonda la responsabilità contabile pro quota. In materia giuscontabilistica la traslazione in avanti del termine prescrizionale presuppone un occultamento oggettivo del danno, non essendo necessario che sia posto in essere personalmente dal debitore. Ove l’amministrazione sia stata posta in grado di conoscere il pregiudizio sin dal suo verificarsi, la prescrizione decorre senza slittamenti e il danno anteriore al termine quinquennale è prescritto.
Il Fatto
La Procura contabile aveva citato il comandante della Polizia municipale di un ente locale e un ufficiale responsabile del servizio contravvenzioni, imputando loro un danno erariale di euro 35.464,00 per la mancata notifica dei verbali di accertamento elevati per violazioni del codice della strada tra il 2016 e il 2019. Il pregiudizio derivava dalla mancata riscossione delle somme irrogate, divenuta definitiva per il decorso dei termini decadenziali di notifica.
La Sezione giurisdizionale regionale, disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità della citazione e di prescrizione, aveva affermato la responsabilità concorrente dei due funzionari, riducendo il danno del 50% per il biennio 2018/2019 e addebitando in via principale il pregiudizio relativo ai verbali rinvenuti presso l’abitazione del responsabile del servizio. Entrambi proponevano appello, principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami, il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità della citazione per violazione dell’art. 86, comma 2, lett. e) e f), c.g.c. La Corte distingue i due requisiti: la lett. e) delimita l’oggetto del processo e la sua mancanza determina la nullità della citazione; la lett. f), relativa agli elementi di prova, non è presidiata da nullità, ma dalla reiezione nel merito della domanda. Nella specie entrambe le esigenze risultano soddisfatte, perché la citazione espone le condotte ascritte al comandante e indica gli elementi probatori a sostegno.
Fondata è invece, in parte, l’eccezione di prescrizione. La Corte chiarisce che nel giudizio contabile la sospensione del termine decorre dal disvelamento del danno a prescindere da chi abbia posto in essere l’occultamento. Nella fattispecie, però, i registri delle contravvenzioni erano regolarmente tenuti in ufficio e il danno era quantificabile a prescindere dal rinvenimento dei verbali: la sottrazione non ha inciso sulla sua conoscibilità, sicché manca un occultamento oggettivo idoneo a spostare il dies a quo.
Nel calcolo del termine, la Corte applica la sospensione di 176 giorni prevista dall’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 e considera che il danno da mancata riscossione diviene attuale solo con il decorso del termine di 90 giorni dell’art. 201 cod. strada. Risulta così prescritto il pregiudizio scaturente dai verbali elevati fino al 18 marzo 2017 per il responsabile del servizio e fino al 19 marzo 2017 per il comandante; residuano 25 verbali, per euro 1.506,00.
Nel merito, la Corte conferma la responsabilità del comandante per la grave negligenza nella gestione dell’ufficio. La posizione di garanzia non è esclusa dalla nomina di un responsabile unico del procedimento: dinanzi all’inerzia di questi, il responsabile dell’ufficio deve intervenire. Le segnalazioni ripetutamente inoltrate sulle criticità del settore dimostrano la piena consapevolezza del comandante, rimasto inerte. La sottrazione dei verbali, intervenuta quando il danno era già concreto e attuale, è un mero post factum e non interrompe il nesso eziologico.
Per il responsabile del servizio contravvenzioni è confermata la colpa grave. L’allegata incapacità informatica è recessiva: rientra nei doveri del dipendente apprendere l’uso degli strumenti telematici necessari alle proprie funzioni, tanto più in presenza di un incarico presso il CED. Il pregiudizio residuo di euro 1.506,00 è imputato alla concorrente responsabilità di entrambi pro quota, con ulteriore riduzione del 50%, così pervenendosi alla condanna di euro 7.156,00 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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