Silenzio INPS su riscatto part-time non impedisce ricalcolo pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 6 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riscatto dei periodi di lavoro a tempo parziale non si estingue per l’inerzia dell’ente previdenziale che, pur avendo istruito la domanda, non notifichi all’interessato il provvedimento di quantificazione dell’onere economico. L’inadempimento dell’Istituto non può essere invocato per paralizzare la posizione del pensionato, altrimenti privato della possibilità di esercitare il proprio diritto mediante il versamento dell’onere. Accertata l’omessa definizione del procedimento, il giudice contabile può determinare l’importo dovuto sulla base della consulenza tecnica d’ufficio e dichiarare il diritto al ricalcolo della pensione. La richiesta di compensazione tra le partite di debito e di credito, quale modalità attuativa del riscatto, resta affidata alla competenza dell’organo di amministrazione, ma non inficia l’accertamento del diritto. La domanda giudiziale interrompe la prescrizione dei ratei maturati, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di un ente locale e cessata dal servizio nel 2008, aveva presentato nel novembre dello stesso anno domanda di riscatto dei periodi di lavoro a tempo parziale. L’ente previdenziale riscontrò l’istanza solo nel gennaio 2017, comunicando che la ricorrente sarebbe stata convocata per la firma del decreto di riscatto di sei anni, tre mesi e ventiquattro giorni di part-time, al costo indicato e con l’integrale compensazione mediante l’aumento della pensione.
A quella comunicazione non seguì alcuna convocazione. La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione mediante il computo dei periodi riscattati, con condanna dell’Istituto all’adeguamento del trattamento e alla liquidazione degli arretrati. L’INPS si è costituito rappresentando di non aver perfezionato il riesame dei provvedimenti per la loro onerosità, in assenza di accettazione della pensionata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto due successivi incombenti istruttori, con i quali ha ordinato all’Istituto di depositare l’eventuale provvedimento di riscatto relativo alla domanda del 2008 e la prova della sua comunicazione alla ricorrente. L’INPS ha di fatto lasciato inevaso l’ordine, rappresentando che il provvedimento non poteva essere chiuso se non per rinuncia espressa dell’interessata, mai intervenuta.
È stata quindi disposta consulenza tecnica d’ufficio contabile, con duplice quesito: determinare l’onere economico del riscatto secondo la normativa vigente alla data della domanda o quella più favorevole, e quantificare le differenze di pensione conseguenti. Il consulente ha rilevato che l’Istituto, nel determinare la somma dovuta, non aveva considerato che metà della retribuzione era già stata riconosciuta, con conseguente riduzione dell’importo a carico dell’interessata.
Sul secondo quesito il CTU ha predisposto un doppio conteggio, in ragione della pretesa irripetibilità di alcuni importi opposta dall’INPS. La Corte ha ritenuto corretto il conteggio comprensivo dell’intero periodo, riconoscendo al ricorso notificato all’Istituto nel 2018 efficacia di atto interruttivo della prescrizione, in applicazione dell’art. 2943 cod. civ.
Quanto alla compensazione tra partite di debito e credito, il Giudice ha escluso che essa possa essere affermata nella statuizione giudiziale, rientrando nelle concrete modalità di attuazione del riscatto e dunque nella competenza amministrativa. Ha tuttavia rilevato che proprio l’Istituto aveva prospettato tale modalità nella comunicazione del 2017. Il ricorso è stato pertanto accolto nei termini indicati, con liquidazione delle spettanze al consulente a carico dell’INPS e condanna dello stesso alle spese di lite in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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