Estinzione del giudizio per mancata istanza di fissazione dell’udienza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 3 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di appello contabile il mancato deposito della domanda di fissazione dell’udienza, ad opera della parte più diligente, produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, terzo comma, c.g.c. Il termine di un anno decorre dall’iscrizione del gravame a ruolo ed è superato quando la parte non abbia attivato il procedimento ai sensi degli artt. 181 e 190, terzo comma, c.g.c. La dichiarazione di estinzione opera di ufficio, non richiede istanza di parte e assorbe ogni altra questione di rito e di merito. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione dell’art. 111, ultimo comma, c.g.c.
Il Fatto
Un soggetto aveva proposto domanda davanti alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, per il riconoscimento della causa di servizio e della conseguente pensione privilegiata. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda con la sentenza n. 61/2020. L’interessato ha impugnato quella decisione davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello.
L’INPS e il Ministero della difesa hanno resistito, chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile in rito e infondato nel merito. La questione approda in appello senza che sia stata attivata l’ulteriore fase processuale prevista per la fissazione dell’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato, per tabulas, che il gravame risultava iscritto a ruolo sin dal 2021 e che, decorso più di un anno, nessuna delle parti aveva depositato la domanda di fissazione dell’udienza prevista dagli artt. 181 e 190, terzo comma, c.g.c. La verifica non ha richiesto alcuna attività istruttoria, emergendo la circostanza dalla stessa documentazione processuale.
Il dato rilevante è duplice: la domanda non è stata proposta né nel corpo dell’atto d’impugnazione, né successivamente alla sua notifica. La disciplina processuale contabile onera la parte più diligente dell’attivazione del procedimento, quale condizione per la trattazione del merito dell’appello.
Da qui la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, terzo comma, c.g.c. L’effetto estintivo non è la conseguenza di una valutazione sulla fondatezza del gravame: la Corte non ha esaminato i motivi di appello, poiché la decadenza processuale preclude ogni scrutinio sul merito della pretesa pensionistica.
Coerentemente, le spese di lite sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, applicando l’art. 111, ultimo comma, c.g.c. La pronuncia manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti conseguenti alla definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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