Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2036 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica della sentenza del giudice ordinario che costituisce titolo esecutivo, non dalla sua pubblicazione. La mera costituzione di forma dell’Amministrazione debitrice non integra prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato: l’onere di allegare e documentare l’integrale adempimento grava sull’Amministrazione. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna alle spese si parametra alla limitata attività difensiva in concreto svolta, secondo il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, ottengono dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con sentenza, il riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 dell’importo di 2.500,00 euro ciascuno, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, non viene impugnata e passa in giudicato. Ritenendo l’Amministrazione inadempiente, i ricorrenti propongono ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’accredito degli importi per le annualità dal 2018/2019 al 2022/2023. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre, nella specie, dalla notifica della sentenza assunta a titolo esecutivo e non dalla sua pubblicazione. Poiché tra la notifica e la proposizione del ricorso tale termine era decorso, la domanda è procedibile (richiamato TAR Lombardia, Milano, III, n. 1976 del 27.04.2026).

Nel merito, il ricorso è fondato. La pretesa relativa alla spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato è sorretta da idonea documentazione. L’Amministrazione debitrice, pur costituita, non ha allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’inottemperanza del Ministero. Assegna all’Amministrazione un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti i pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo.

Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività rientrando nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in 800,00 euro per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La determinazione tiene conto, in applicazione del criterio dell’adeguatezza ex art. 2233, comma 2, cod. civ. (richiamato Cons. Stato, VII, n. 2447 del 24.03.2026), della limitata attività difensiva svolta, riconducibile alle “attività minime e stereotipate” della costante giurisprudenza in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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