Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: il Ministero deve pagare la carta docente (TAR Marche n. 781 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è procedibile quando, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso presuppone la mancata esecuzione del titolo esecutivo, senza che la costituzione formale dell’Amministrazione basti a giustificare l’inerzia. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta, che subentra all’Amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme per gli anni scolastici di riferimento.
La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva formalmente, senza opporre alcuna difesa nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola soddisfatta dal decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato quindi considerato ammissibile.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva offerto alcuna prova dell’avvenuto pagamento né alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa. Il giudice ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte.
Per garantire l’effettività della tutela, il TAR ha assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni per adempiere, dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, che provvederà all’esecuzione entro 120 giorni dall’istanza del creditore.
Infine, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
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Nota della Redazione
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