Sanzioni per trasformazione del bosco: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 1889 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la trasformazione non autorizzata delle aree boscate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non opera quando la materia del bosco non è contemplata dall’art. 133 cod. proc. amm.. La mera presenza di profili edilizi, urbanistici o ambientali non attrae la controversia nella cognizione del giudice amministrativo, potendo il giudice ordinario conoscere e sindacare in via incidentale tutti i vizi dell’atto.
Il Fatto
Con verbale del 10 febbraio 2023, il personale della Stazione Forestale di Como accertava che presso un’area nel territorio del Comune di Cantù sarebbe avvenuta la trasformazione del bosco ivi insediato, con l’abbattimento di svariate piante di pino silvestre e la distruzione di ceppaie non più determinabili. Il verbale individuava il proprietario dell’area, amministratore delegato della società che su quella area ha ubicato la propria sede produttiva, quale obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 61, secondo comma, della legge regionale n. 31 del 2008.
Il ricorrente e la società impugnavano il verbale davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento e proponendo poi motivi aggiunti. Si costituiva la Regione Lombardia, competente all’irrogazione definitiva della sanzione. All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la difesa regionale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il verbale impugnato è stato emanato ai sensi degli artt. 43 e 61 della legge regionale n. 31 del 2008. L’art. 61, comma 12, richiama espressamente la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, di attuazione della legge n. 689 del 1981: le disposizioni di quest’ultima regolano quindi anche l’irrogazione e l’impugnazione della sanzione in esame.
L’art. 22, comma 1, della legge n. 689 del 1981 attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo il caso in cui la sanzione sia stata applicata per trasgressioni riguardanti materie per le quali sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm.
Nel caso concreto tale ipotesi non ricorre. L’art. 133 cod. proc. amm. non contempla materie connesse alla tutela delle aree boschive. L’eventuale presenza di questioni legate all’edilizia, all’urbanistica, all’ambiente e agli appalti è inidonea ad attrarre la controversia nella cognizione del giudice amministrativo, potendo tali aspetti essere esaminati in via incidentale dal giudice ordinario.
Il Collegio richiama la propria precedente decisione (TAR Lombardia Milano, sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 2755) e dichiara il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione, declinandola in favore del giudice ordinario, davanti al quale la controversia potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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