Obbligo vaccinale e detrazione anzianità: legittima la sospensione dal servizio (TAR Marche n. 297 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio del dipendente pubblico inadempiente all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, prevista dal D.L. n. 44/2021 e s.m.i. e dal D.L. n. 172/2021, risponde a una scelta legislativa non irragionevole né sproporzionata, già scrutinata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 14, 15 e 16 del 2023. La detrazione dall’anzianità di grado dei giorni di assenza conseguenti alla sospensione non costituisce sanzione accessoria, ma conseguenza obbligata della mancata prestazione lavorativa per causa imputabile al dipendente, coerentemente con l’art. 858, comma 1, lett. d), del C.O.M.. La sospensione ha valenza meramente sinallagmatica e non disciplinare, con effetto dichiarativo dei provvedimenti che la recepiscono. La normativa emergenziale, di pari rango del d.lgs. n. 81/2008, deroga legittimamente alla disciplina ordinaria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto con qualifica speciale della Guardia di Finanza, non aveva assolto all’obbligo vaccinale ed era incorso nella sospensione dal servizio senza retribuzione. L’amministrazione aveva poi detratto dall’anzianità complessiva di servizio i giorni di assenza conseguenti alla sospensione. Con ricorso e motivi aggiunti l’interessato ha impugnato i provvedimenti di accertamento dell’inosservanza, di sospensione e di detrazione di anzianità, chiedendo la disapplicazione delle norme emergenziali o la rimessione della questione di legittimità alla Corte costituzionale e alla C.G.U.E., oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di sospensione impropria del giudizio in attesa del rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato con il parere n. 887/2024. Il rinvio riguarda il contrasto con la direttiva 2000/78/CE, mai dedotto nel giudizio a quo, e i criteri Cilfit: le eventuali precisazioni della C.G.U.E. non sarebbero rilevanti nella presente controversia.
Quanto alle censure sul costo dei tamponi e alla pretesa discriminazione rispetto ai vaccinati, il Tribunale rileva che il D.L. n. 24/2022 ha rango pari al d.lgs. n. 81/2008 e poteva derogare alla disciplina ordinaria. La scelta di addossare il costo dei test agli interessati rientra nella discrezionalità del legislatore; la sospensione non può inoltre essere contestata in base a una normativa sopravvenuta.
Superata la qualificazione dei vaccini come sperimentali, il Collegio esclude che ricorra una sperimentazione clinica ai sensi del Regolamento n. 536/2014: si tratta di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (CMA) ai sensi del Regolamento n. 507/2006. Richiamate le sentenze n. 14, 15 e 16 del 2023, il Tribunale ribadisce che l’art. 32 Cost. contempla i trattamenti sanitari e non solo i vaccini tradizionali, e che la sospensione è coerente con gli artt. 4, 35 e 36 Cost. e con l’art. 2087 cod. civ..
Sul punto centrale della detrazione di anzianità, il Collegio afferma che essa discende direttamente dalla legge e dai principi sul pubblico impiego: i provvedimenti dei comandanti hanno valenza dichiarativa e servono a quantificare i giorni da scomputare. La detrazione è conseguenza obbligata, poiché i periodi di assenza ingiustificata vanno detratti per difetto della prestazione. Il Collegio dichiara di non condividere le decisioni di segno contrario (TAR Lombardia n. 16/2023 e n. 515/2024, TAR Friuli Venezia Giulia n. 123/2024, TAR Lazio n. 4781/2025), che qualificano la detrazione come sanzione accessoria non prevista dalla legge. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese in ragione della recente introduzione della normativa e dell’intervento della Consulta.
Nota della Redazione
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