Avviso orale legittimo su indizi di pericolosità anche senza condanne (TAR Calabria n. 1973 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è provvedimento monitorio a finalità lato sensu preventiva, che non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti già qualificati come reato. Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su elementi circostanziati di valenza anche indiziaria, purché sorretti da motivazione adeguata. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione, non potendosi sostituire alla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza. La partecipazione procedimentale non è imposta dalla legge, stante la natura preventiva ed emergenziale dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto del Prefetto di Cosenza che ha respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto di avviso orale emesso dal Questore di Cosenza. La misura era stata adottata in ragione dei numerosi precedenti penali e di polizia a carico dell’interessato, tra cui diffamazione, furto aggravato, minacce, danneggiamento, lesioni personali, percosse, accensioni ed esplosioni pericolose, guida senza patente, guida sotto l’influenza di alcool e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico.
Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto per violazione del d.lgs. n. 159/2011 e della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione e per eccesso di potere, sostenendo l’assenza dei presupposti: la guida senza patente era stata depenalizzata, per le accensioni ed esplosioni pericolose non vi era stata imputazione in alcun processo, e per minacce, diffamazione, danneggiamento e percosse non erano intervenute condanne. La tutela cautelare era stata respinta per carenza di fumus boni iuris. All’udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istituto. L’avviso orale, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011, invita il soggetto a tenere una condotta conforme alla legge e si indirizza a coloro che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, secondo le categorie dell’art. 1 del medesimo decreto.
Da tale natura discende il primo principio: l’esercizio del potere non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti configurabili come reato, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. Il Collegio richiama in proposito TAR Calabria, Sez. I, n. 2058 del 2021. È sufficiente che l’autorità di polizia ravvisi elementi tali da ritenere una personalità propensa a comportamenti antigiuridici, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di comportamenti antisociali.
La Corte sottolinea poi la minore stringenza della valutazione rispetto alle ben più invasive misure di prevenzione: l’avviso è atto meramente monitorio e infra-procedimentale, che non produce effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali. Non servono prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti meri sospetti su elementi di fatto (TAR Sicilia, n. 2323 del 2021; TAR Piemonte, n. 791 del 2020). L’amministrazione gode di ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale si limita agli aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Il Collegio precisa inoltre che gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, con la conseguenza che eventuali pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non determinano una illegittimità sopravvenuta (Cons. Stato, Sez. III, n. 5447 del 2018). Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale ritiene non irragionevole la valutazione dei molteplici e gravi precedenti e sufficientemente specificata la motivazione.
Infondata è anche la censura sulle garanzie procedimentali. L’ammonimento, per la sua natura preventiva ed emergenziale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (TAR Calabria, Sez. I, n. 1628 del 2022); né la legge prevede una fase di partecipazione, potendo il Questore valutare se emanare senza indugio il provvedimento (TAR Puglia, Sez. II, n. 996 del 2023). Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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