Ottemperanza al giudicato e carta elettronica del docente, termine di 90 giorni (TAR Lombardia n. 1459 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo e assegna un termine per il pagamento delle somme dovute. Il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, che non può opporre l’intervenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge. Nel caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica, che assume le funzioni su istanza del creditore e senza diritto a compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 505/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per l’anno scolastico 2022/2023, la somma complessiva di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale ha però precisato la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura, per importo e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Quanto ai tempi, il Collegio ha rilevato che è comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che accorda alle Amministrazioni statali tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione del termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi oltre accessori e distratte al difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *