Termine perentorio di completamento e nuove risorse Transizione 5.0 (TAR Lazio n. 13834 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi energetici finanziati con risorse del PNRR, il termine del 28 febbraio 2026 per la trasmissione della comunicazione di completamento, previsto dall’art. 12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, ha natura perentoria ed è funzionale ad assicurare l’operatività della misura nel rispetto degli obiettivi posti dal PNRR. Esso non è suscettibile di posposizione né può essere qualificato come ordinatorio, neppure nell’ipotesi in cui la sopravvenuta disponibilità di nuove risorse (e non la “nuova disponibilità” di risorse già stanziate ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12) consenta all’impresa di completare la procedura in un momento successivo. L’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio grava sull’interessato, in applicazione del principio di autoresponsabilità dell’impresa. La verifica del GSE, connotata da profili di discrezionalità tecnica, radica la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di interesse legittimo.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 27 novembre 2025 una domanda per il riconoscimento del credito d’imposta “Transizione 5.0” relativo a un progetto di innovazione. Il giorno successivo, il GSE confermava la ricezione della richiesta di prenotazione, informando però che le risorse erano esaurite. A seguito della sopravvenuta disponibilità di nuove risorse, annunciata il 28 gennaio 2026, il GSE abilitava la società ad operare sulla piattaforma per completare le fasi di “Conferma 20” e “Completamento”. L’impresa non trasmetteva tuttavia la comunicazione di completamento entro il termine del 28 febbraio 2026, sicché la domanda risultava annullata sul portale telematico. La società impugnava gli atti, deducendo la violazione della sequenza procedimentale, la disparità di trattamento, la lesione dell’affidamento e l’illegittimità derivata dell’art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale per eccesso di delega.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Il beneficio “Transizione 5.0” presenta le caratteristiche strutturali e funzionali di un finanziamento pubblico, e il potere esercitato dal GSE non si limita a una verifica formale ma si estende a un vaglio del contenuto degli atti, connotato da discrezionalità tecnica. Tale conclusione è supportata dalla disciplina che attribuisce al GSE la verifica “nel merito della rispondenza del contenuto” delle certificazioni e dei “requisiti tecnici e dei presupposti” per la fruizione del beneficio. L’aspirante è pertanto titolare di un interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha escluso la fondatezza del primo motivo, riguardante la compressione dei tempi e la violazione della sequenza procedimentale. L’art. 12 del decreto interministeriale 24 luglio 2024 delinea un procedimento scandito da comunicazioni progressive, ma due termini sono essenziali: la realizzazione del progetto entro il 31 dicembre 2025 e la trasmissione della comunicazione di completamento “in ogni caso entro il 28 febbraio 2026”. Il carattere perentorio di quest’ultimo termine, già ricavabile dal tenore letterale, è confermato dalla funzionalità della misura agli obiettivi del PNRR, che esige “termini particolarmente celeri il cui rispetto è necessario per la copertura finanziaria dei progetti da parte dell’Unione europea”. L’annullamento della domanda non richiedeva un’onere rafforzato di motivazione, derivando direttamente dal mancato assolvimento, da parte dell’impresa, degli oneri probatori necessari a dimostrare i presupposti della fattispecie agevolativa.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la disparità di trattamento rispetto alle imprese che avevano ricevuto la conferma prima del 6 novembre 2025. La censura è riscontrabile solo in caso di assoluta identità delle situazioni di fatto, prova rigorosa non fornita nel caso di specie. L’adempimento era noto e prevedibile sin dall’inizio del procedimento, sicché l’impresa aveva due mesi di tempo per predisporre la documentazione. La mancata realizzazione degli adempimenti rientra nella sfera di autoresponsabilità dell’operatore professionale, al quale non è riconosciuta buona fede tutelabile a fronte della doverosa cura nell’acquisizione dei titoli necessari.
Il terzo motivo è stato parimenti respinto. Non è configurabile una lesione del legittimo affidamento: la comunicazione del 29 gennaio 2026 non indicava un termine perché questo era già fissato dal decreto, e solo chi è già beneficiario dell’incentivo dopo positive verifiche può vantare un’aspettativa qualificata. L’impresa, la cui domanda era ancora al vaglio, era titolare di un mero interesse legittimo pretensivo.
Infine, il TAR ha escluso l’eccesso di delega ravvisato nel quarto motivo. L’art. 38, comma 17, del D.L. n. 19/2024 demanda espressamente al decreto interministeriale la definizione delle “modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni”. La tesi della ricorrente, basata sul necessario decorso dei termini intermedi, non considera la distinzione tra “indisponibilità delle risorse” e “nuova disponibilità” (comma 3), che riguarda lo scorrimento di graduatoria per risorse stanziate liberatesi, e la diversa ipotesi di disponibilità di nuove risorse (nuovo stanziamento), verificatasi nel caso di specie. Un’interpretazione che pretendesse il decorso di tutte le fasi priverebbe di effetto utile le disposizioni di attuazione della misura PNRR. Il termine del 28 febbraio 2026, in quanto perentorio, non è suscettibile di posposizione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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