Revoca e sospensione licenza art. 100 TULPS natura preventiva (TAR Emilia-Romagna n. 1452 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione di cui all’art. 100 TULPS persegue finalità di tutela anticipata della pubblica sicurezza: il Questore può sospendere la licenza di un esercizio ogni qualvolta questo costituisca, anche solo potenzialmente, un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, senza che sia necessario accertare l’avvenuto verificarsi di tumulti o gravi disordini, né l’abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Il provvedimento non ha natura punitiva, ma preventiva: non rileva l’assenza di colpa del titolare, poiché si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. La revoca dell’autorizzazione commerciale da parte del Comune costituisce atto formalmente comunale ma sostanzialmente vincolato alla richiesta del Prefetto, autorità preposta alla tutela dell’ordine pubblico: il provvedimento è legittimo se basato su atti questorili non impugnati o cristallizzati.
Il Fatto
La titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande impugnava due distinti provvedimenti. Con il primo ricorso contestava la sospensione per 14 giorni della licenza, disposta dalla Questura di Modena ai sensi dell’art. 100 TULPS per la persistente frequentazione del locale da parte di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, già accertata in tre controlli del gennaio 2023 e nonostante un precedente provvedimento di sospensione di 7 giorni del dicembre 2022, non impugnato. Con il secondo ricorso impugnava la chiusura definitiva dell’esercizio, disposta dal Comune di Modena su richiesta della Prefettura ai sensi dell’art. 100, comma 2, TULPS, con conseguente archiviazione della SCIA. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 41 Cost. e 16 CDFUE, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo l’erronea qualificazione dei frequentatori quali “pregiudicati”, l’occasionalità delle presenze e l’insufficienza dei controlli.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, riuniti i ricorsi per connessione soggettiva, ha innanzitutto ricostruito la natura della misura ex art. 100 TULPS, richiamando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato secondo cui il potere attribuito al Questore ha intrinseche finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica, con conseguente sufficienza del mero pericolo per l’adozione della misura cautelare, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
Quanto al primo ricorso, la Corte ha ritenuto legittima la sospensione: i controlli effettuati in tre distinte occasioni nel gennaio 2023 avevano accertato la presenza di soggetti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, in materia di stupefacenti e immigrazione, nonché di soggetti senza dimora, configurando il locale come abituale punto di ritrovo e stabile rifugio. La valutazione della Questura non è risultata inficiata da illogicità, essendo i controlli sufficienti sotto il profilo numerico e temporale. Il Collegio ha altresì respinto la doglianza relativa alla mancanza di responsabilità della titolare, ribadendo che l’art. 100 TULPS non sanziona la condotta del gestore, ma mira a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente.
In relazione al secondo ricorso, la Corte ha richiamato il principio per cui, dal combinato disposto dell’art. 100 TULPS e dell’art. 19 d.P.R. n. 616/1977, il Comune è formalmente competente a revocare le autorizzazioni commerciali per motivi di ordine pubblico, ma su proposta vincolante del Prefetto. Nel caso di specie, la chiusura definitiva risultava basata sui due provvedimenti di sospensione della Questura — il primo non impugnato, il secondo già ritenuto legittimo — e sulla successiva richiesta della Prefettura del febbraio 2023, non formalmente impugnata. Le censure della ricorrente, sostanzialmente sovrapponibili a quelle del primo ricorso, non potevano quindi inficiare un provvedimento fondato su atti ormai cristallizzati.
Entrambi i ricorsi sono stati pertanto respinti, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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