Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 1015 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, è fondato quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato e sia stato notificato all’Amministrazione debitrice. Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo è costituito, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., dalla sentenza munita di attestazione di conformità. Il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, deve essere decorso dalla notifica del titolo presso la sede del debitore. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, l’Amministrazione scolastica è tenuta all’adempimento nel termine fissato dal giudice, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 203/2024 del 12 marzo 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per l’importo annuo di € 500,00 e per complessivi € 3.000,00.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 6 aprile 2025 e attestata come passata in giudicato l’11 marzo 2025, non era stata eseguita. Il docente ha allora proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione risulta passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria del Tribunale di Monza.

La sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle Amministrazioni resistenti il 6 aprile 2025. Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il Collegio richiama la nozione di titolo esecutivo dell’art. 474 cod. proc. civ., individuandola nella sentenza dotata di attestazione di conformità, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Determinante è risultata l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza. Su questa base il ricorso è stato accolto.

Il Tribunale ha quindi imposto all’Amministrazione scolastica di erogare al ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi € 3.000,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per il caso di perdurante inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore dopo la scadenza del termine. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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