Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 995 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza che ha riconosciuto al docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, quando l’an e il quantum del credito risultino incontestati. La carta del docente, costituendo un contributo per la formazione e non un corrispettivo, non giustifica la condanna al pagamento della penalità di mora, da reputarsi manifestamente iniqua ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce in via di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2685/2024 del 28 maggio 2024. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.000,00.

Il ricorrente lamenta l’inadempienza dell’Amministrazione e chiede la condanna al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile, senza dedurre alcunché sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Sul piano formale il Collegio rileva la regolare produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché dei file comprovanti la notifica del titolo esecutivo a mezzo posta elettronica certificata. Nessuna contestazione è stata sollevata sul rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorrente dichiara che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza e la parte resistente non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestato l’an e il quantum del credito, va ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.000,00 nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.

Il Collegio ritiene poi che, in ragione della funzione assegnata alla carta del docente — contributo per l’aggiornamento e la formazione e non corrispettivo — non possa trovare accoglimento, siccome manifestamente iniqua, la domanda di pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di complessità e del carattere seriale del contenzioso, sono equitativamente liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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