Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento (TAR Lombardia n. 958 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro e ordina l’esecuzione entro un termine assegnato dal giudice. L’azione esecutiva presuppone il preventivo decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, cosicché la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare il pagamento, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e di condannare l’intimato alle spese. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il giudice rileva che è comunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Tale intervallo decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere esperito prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti i versamenti effettuati, e degli ulteriori accessori. Nel caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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