Notifica per pubblici proclami ai controinteressati sostanziali dei gestori premiati nel meccanismo RQSII (TAR Lombardia n. 3231 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione delle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che applicano il meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII), i gestori risultati destinatari di premialità sono controinteressati sia in senso formale, perché individuati nel provvedimento impugnato, sia in senso sostanziale, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso può determinare il ricalcolo in diminuzione dei premi ad essi riconosciuti, ai sensi dell’articolo 28 del RQTI allegato alla deliberazione n. 917/2017/R/IDR. Quando il numero dei controinteressati è elevato e sussistono prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, cod. proc. amm., la notificazione per pubblici proclami, da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di ARERA, con l’obbligo per l’Autorità di rilasciare alla parte ricorrente un attestato comprovante l’avvenuta notificazione e di non rimuovere la documentazione pubblicata sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione per pubblici proclami deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore del servizio idrico integrato, ha impugnato la delibera di ARERA n. 476/2023/R/IDR recante l’applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021, oltre agli atti presupposti, tra cui la delibera n. 655/2015/R/IDR e la delibera n. 547/2019/R/IDR.
Il ricorso è stato notificato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, costituitasi in giudizio, mentre la società controinteressata non si è costituita. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, lamentando la lesività degli esiti del meccanismo incentivante calcolato ex post da ARERA tramite l’elaborazione di graduatorie nazionali divise per dimensione del gestore.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il proprio precedente orientamento, espresso nell’ordinanza n. 1606 del 2024, resa in sede di impugnazione della deliberazione n. 477/2023/R/IDR, relativa al meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1201 del 13 dicembre 2025.
Secondo tale indirizzo, i gestori risultati destinatari di premialità, individuati nell’allegato della deliberazione che stabilisce gli esiti per il biennio precedente, vanno considerati controinteressati non solo formali ma anche sostanziali. Essi, infatti, potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento delle doglianze della ricorrente, in conseguenza del ricalcolo in diminuzione dei premi ad essi erogati, atteso che l’entità dei premi riconosciuti dipende dal numero dei gestori ammessi al meccanismo.
Ciò premesso, il Collegio rileva che l’elevato numero di controinteressati individuati nel provvedimento impugnato e le prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi rendono necessario autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, cod. proc. amm.
La notificazione deve avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di ARERA, dal quale risultino l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, il nome della parte ricorrente, l’indicazione dell’amministrazione intimata, gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati e l’indicazione dei controinteressati. L’Autorità deve altresì inserire un collegamento informatico denominato “Atti di notifica” e rilasciare alla ricorrente un attestato comprovante l’avvenuta notificazione, indicando la data in cui è avvenuta. La documentazione pubblicata non dovrà essere rimossa dall’home page del sito istituzionale sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.
La notificazione per pubblici proclami deve essere eseguita entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame, e la prova dell’avvenuta notificazione va depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi quindici giorni. Il Collegio fissa infine l’udienza pubblica del 15 dicembre 2026 per la prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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