Riapertura dei termini di gara per malfunzionamento della piattaforma telematica (TAR Lombardia n. 676 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un malfunzionamento oggettivo della piattaforma informatica messa a disposizione per lo svolgimento della procedura selettiva, debitamente attestato dal gestore del sistema, la stazione appaltante è tenuta a disporre la rimessione in termini del concorrente che ne è stato impedito e la proroga del termine di presentazione delle offerte in favore di tutti i potenziali partecipanti. Il malfunzionamento della piattaforma giustifica di per sé la rimessione in termini e non richiede l’assolvimento di alcun onere probatorio in capo al partecipante. La proroga dei termini è imposta, nei casi di comprovato malfunzionamento pur se temporaneo delle piattaforme, dall’art. 92, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36 del 2023. Resta escluso che le conseguenze del malfunzionamento del sistema informatico possano farsi ricadere sugli operatori economici al solo fine di garantire la tempestività della procedura.

Il Fatto

Il Comune di Ferno ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di rigenerazione urbana e recupero edilizio, con termine originario per la presentazione delle offerte fissato al 18 dicembre 2024. A seguito del malfunzionamento della piattaforma telematica, con decreto del 9 gennaio 2025 il Responsabile del Servizio ha disposto la riapertura dei termini. All’esito della gara, un’offerente risultata non aggiudicataria ha impugnato la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, deducendo l’illegittimità della riapertura dei termini e della successiva esclusione della propria offerta per anomalia, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 36 del 2023.

La ricorrente ha proposto ricorso introduttivo e motivi aggiunti, chiedendo in via principale l’annullamento degli atti di gara; in via subordinata, l’accertamento dei presupposti per la sua collocazione al primo posto della graduatoria; in ulteriore subordine, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; in estremo subordine, la condanna dell’amministrazione al risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto chiarito i profili fattuali determinanti. Dagli atti acquisiti risulta che nelle date del 16 e 18 dicembre 2024, due dei sette giorni concessi per la presentazione delle offerte, è stata rilevata la parziale indisponibilità del portale informatico. Il difetto è stato segnalato da una concorrente immediatamente dopo la scadenza del termine, alle ore 15.00 del 19 dicembre 2024, e il provvedimento di riapertura è stato adottato quando non era ancora noto il contenuto delle offerte. Il sito web del Comune riportava erroneamente che i termini sarebbero scaduti il 24 e non il 18 dicembre.

Su queste premesse, il Tribunale ha ritenuto corretta e coerente con il codice dei contratti pubblici la condotta della stazione appaltante di prorogare il termine una volta accertato l’oggettivo malfunzionamento del sistema. La proroga concessa, pari a due giorni, è stata giudicata proporzionata sia rispetto al termine originario di sette giorni sia in relazione alla portata del malfunzionamento riscontrato, anch’esso di due giorni.

Il Collegio ha inoltre escluso che la riapertura abbia favorito l’aggiudicataria, la quale ha ricaricato esattamente lo stesso documento di offerta economica già generato il 13 dicembre 2024, durante il primo lasso temporale concesso. È stato valorizzato il principio secondo cui il malfunzionamento della piattaforma giustifica ex se la rimessione in termini e non richiede alcun onere probatorio a carico del partecipante, richiamando TAR Sicilia, Palermo, n. 383 del 1° febbraio 2024.

Inammissibile per carenza di interesse è stato dichiarato il motivo relativo alla violazione dell’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE, poiché anche escludendo il meccanismo automatico di esclusione delle offerte anomale, la migliore offerta sarebbe stata quella di altra concorrente con ribasso del 17,89%, superiore a quello della ricorrente del 17,17%. Infondata è stata ritenuta la censura sulla violazione del principio del risultato, dovendosi garantire la par condicio nella partecipazione alla selezione senza far ricadere sugli operatori le conseguenze del malfunzionamento della piattaforma.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti nei sensi di cui in motivazione, con rigetto della connessa domanda risarcitoria e condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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