Esclusione da graduatoria mercato settimanale e onere di diligenza del concessionario (TAR Lazio n. 282 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata inclusione di un operatore nella graduatoria provvisoria di riallocazione dei posteggi del mercato settimanale, ancorché non accompagnata dalla pubblicazione dell’elenco degli esclusi con i relativi motivi, rende percepibile l’esito negativo e impone all’interessato un onere di tempestiva attivazione, secondo diligenza ex art. 1176 c.c., per acquisire le ragioni dell’esclusione e regolarizzare la propria posizione nei termini assegnati. Il soccorso istruttorio non può essere impiegato per consentire l’acquisizione ex post di un requisito sostanziale in radice mancante, quale la regolarità contributiva o il pagamento del canone unico, perché una simile operazione violerebbe la par condicio tra i partecipanti. La mancata pubblicazione dell’allegato contenente l’elenco degli esclusi e delle motivazioni non determina di per sé l’illegittimità della procedura quando le ragioni dell’esclusione risultino comunque conoscibili e l’interessato non abbia attivato gli strumenti di partecipazione previsti.
Il Fatto
Due operatori del commercio ambulante nel settore dell’abbigliamento partecipavano da anni al mercato settimanale del sabato di un Comune. Con deliberazione di indirizzo l’ente autorizzava la ricollocazione temporanea e sperimentale dei posteggi, previa graduatoria. Seguivano la determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria, quella della graduatoria definitiva e, infine, una determinazione di riapprovazione della graduatoria definitiva con pubblicazione dell’elenco degli esclusi privo dei motivi.
I ricorrenti, non inseriti tra i destinatari della ricollocazione, impugnavano i tre provvedimenti davanti al TAR, deducendo la carenza di motivazione, la mancata attivazione del soccorso istruttorio e l’irragionevolezza degli atti. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo, la tardività del primo motivo e, nel merito, la tardività delle iniziative dei ricorrenti rispetto ai termini della graduatoria provvisoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, prescinde dall’esame delle questioni pregiudiziali e affronta direttamente i motivi di pronta soluzione. Il mero adeguamento al decreto monocratico favorevole ai ricorrenti non fa venir meno l’interesse alla decisione, perché l’assegnazione dei posteggi era avvenuta in via meramente provvisoria e in esecuzione del decreto.
Il primo motivo è infondato. La determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria prevedeva espressamente che le osservazioni sulla posizione in graduatoria e sulla mancata collocazione dovessero pervenire entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. I ricorrenti, pur non inseriti nell’elenco, si attivavano solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva. Adottando la diligenza ex art. 1176 c.c., avrebbero potuto e dovuto chiedere tempestivamente le ragioni dell’esclusione, come altri partecipanti avevano fatto.
La mancata pubblicazione dell’allegato con l’elenco degli esclusi non lasciava spazio a dubbi: l’assenza dalla graduatoria rendeva percepibile l’esito negativo e imponeva di attivarsi. Quanto al soccorso istruttorio, le carenze contestate — irregolarità contributive e morosità nel pagamento del canone unico — non avevano natura meramente formale. Non si trattava di integrare una documentazione tesa ad asseverare un requisito già posseduto, ma di acquisire ex post un requisito in radice mancante: attività che avrebbe travalicato i limiti del soccorso istruttorio e violato la par condicio.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Le ragioni dell’esclusione emergevano dalla comunicazione successiva del Comune; i ricorrenti si limitavano ad asserire, senza prova documentale, la propria regolarità. La possibilità di sanare irregolarità accordata ad altri partecipanti era avvenuta solo con la prima graduatoria definitiva del 27.05.2024, mentre la rettifica del 22.08.2024 riguardava correzioni di errori materiali e integrazioni documentali dovute a ritardi di altri enti. I ricorrenti non potevano avvantaggiarsene, essendosi attivati a procedura conclusa.
Quanto alla revoca delle autorizzazioni, il relativo provvedimento definitivo non era ancora intervenuto e potrà essere impugnato in forma rituale. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per l’andamento processuale tra fase cautelare e merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.