Trasferimento a Medicina: illegittimo il diniego fondato su propedeuticità non previste (TAR Lombardia n. 1773 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a programmazione nazionale, la Commissione valutatrice non può introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal DM n. 806/2023, dal regolamento di ateneo e dai criteri di dettaglio prestabiliti. Il diniego fondato su propedeuticità e blocchi non contemplati per l’accesso al secondo anno integra eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto. La valutazione della congruità del programma didattico e dei crediti acquisiti costituisce attività vincolata della Commissione: la sua omissione determina difetto di istruttoria e rende il provvedimento illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver frequentato il primo anno del corso di laurea in Medicina presso un ateneo estero, ha presentato all’Università degli Studi di Milano domanda di trasferimento al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, per il quale erano previsti cinque posti. L’ateneo ha pubblicato l’esito delle valutazioni, escludendo il candidato per una ragione indicata nelle note: l’ammissione all’anno richiesto non avrebbe consentito il recupero delle frequenze degli anni precedenti, sovrapponendosi ai corsi di anni differenti.

Respinta l’istanza di autotutela, il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti di rigetto, articolando censure di violazione del DM n. 806/2023, del regolamento di ateneo e del regolamento didattico, oltre a profili di eccesso di potere. Con motivi aggiunti ha gravato il verbale del Comitato di Direzione che ha approvato gli atti della Commissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente le ragioni già espresse in sede cautelare, ove la domanda era stata accolta rilevando la fondatezza delle censure. Il nucleo della decisione riguarda l’introduzione, da parte della Commissione, di una causa di rigetto priva di fondamento normativo e regolamentare e non prevista nei criteri prestabiliti per l’anno accademico.

Il giudice ricostruisce il quadro applicabile: l’art. 5.2 del Regolamento approvato l’8 maggio 2023 affida alla Commissione la valutazione della congruità del programma didattico, del numero di crediti acquisiti e delle votazioni, nonché la verifica delle propedeuticità e dei blocchi rispetto agli esami svolti nell’ateneo di provenienza. Il documento denominato “Ulteriori criteri di dettaglio” prevede esami propedeutici solo dal terzo anno. Ne deriva che per il passaggio dal primo al secondo anno non è contemplato alcun elemento di propedeuticità.

La Commissione, oltre a introdurre illegittimamente tale requisito, ha motivato il rigetto con l’incompatibilità da sovrapposizione dei corsi. Il Collegio rileva che l’argomentazione si è rivelata frutto di carenza di istruttoria: la paventata sovrapposizione tra i corsi del secondo anno e il corso di Istologia si è verificata in un solo giorno.

Il difetto istruttorio emerge anche sotto altro profilo: la Commissione ha omesso la valutazione della congruità del programma didattico degli esami sostenuti presso l’università di provenienza, come richiesto dal regolamento. Tale valutazione avrebbe evidenziato come lo studente avesse superato brillantemente gli esami del primo anno, tra cui Fisiologia, esame previsto al secondo anno nell’ateneo milanese.

Assorbite le ulteriori censure, il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento della graduatoria, della nota di rigetto dell’autotutela e del verbale del Comitato di Direzione. L’Università dovrà conformarsi al decisum, disponendo l’iscrizione al secondo anno ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., con condanna alle spese anche in considerazione della condotta dell’ateneo, che ha dato esecuzione alla statuizione cautelare solo dopo la notifica dell’incidente di esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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