Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 152 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale gravato da mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non è tenuto alla resa del conto giudiziale chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, dei quali debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui è addetto. Il debito di custodia presuppone invece una gestione di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. Ne deriva che, in mancanza dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto è improcedibile, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e la responsabilità per i beni soggetti a effettiva custodia.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione, riferita all’esercizio finanziario 2016, resa da un funzionario di un Comune abruzzese quale consegnatario di beni dell’ente. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità depositata in data 7 maggio 2025, ha prospettato al Collegio criticità relative all’ammissibilità, alla procedibilità e all’irregolarità del conto, sia per la natura dei beni rendicontati sia per l’ampiezza della gestione.

In particolare, il conto includeva una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, riferibili a beni immobili, immobilizzazioni materiali e finanziarie per i quali il consegnatario aveva l’incarico di vigilanza e non di custodia. Con osservazioni depositate in data 12 settembre 2025, l’agente contabile ha precisato di avere un mero debito di vigilanza e di aver inviato il conto per mero errore interpretativo, aderendo ai rilievi del magistrato relatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva dell’agente. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 10 del d.P.R. n. 254/2001, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. Il discrimine è dunque la destinazione dei beni: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, soggetta alla resa del conto giudiziale.

Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che sul consegnatario gravi un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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