Parificazione del rendiconto regionale e controllo di legalità costituzionale-finanziaria (Corte dei Conti Sez. Riunite Sardegna n. 1 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del rendiconto generale regionale costituisce un controllo di legittimità e regolarità sui fatti di gestione rappresentati nel conto, diretto a verificare la conformità dei dati giuridico-contabili ai parametri normativi e ai principi della legalità costituzionale-finanziaria. Il giudizio ha esito dicotomico (parifica o non parifica) e accerta lo stato del risultato di amministrazione, conferendovi certezza giuridica. Esso presidia l’equilibrio di bilancio degli artt. 81 e 119 Cost. e non si esaurisce nella verifica della conformità delle poste alla legge che autorizza il bilancio. Rilevano, a tal fine, anche le norme e i titoli di legittima iscrizione di entrate e spese, con riguardo alla fase genetica del singolo dato contabile. La funzione di controllo è strumentale al rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio e al principio di rendicontazione, presupposto del circuito democratico rappresentativo.

Il Fatto

Il rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l’esercizio 2023, approvato con delibera della Giunta regionale e trasmesso alla Sezione regionale di controllo, è stato verificato da quest’ultima con propria deliberazione, adottata in camera di consiglio e trasmessa alle Sezioni Riunite per la pronuncia prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 21/1978 e dall’art. 4 della legge n. 658/1984.

Il Procuratore regionale, con memoria e in udienza, ha chiesto dichiararsi la regolarità del rendiconto. La questione giunge alle Sezioni Riunite regionali per la parificazione, previa verifica della Sezione di controllo e nel contraddittorio con l’Amministrazione regionale.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Riunite ricostruiscono anzitutto la natura dell’istituto. La parificazione è controllo di legittimità e regolarità sui fatti di gestione, con giudizio ad esito dicotomico che accerta lo stato del risultato di amministrazione. Il principio di sana gestione finanziaria e contabile esige che i saldi siano determinati correttamente, perché solo una costruzione delle poste conforme al diritto del bilancio garantisce una gestione in equilibrio.

Il Collegio richiama la Corte cost. sentenza n. 250/2013 sul bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie, e la sentenza n. 8/2023/DELC delle Sezioni Riunite in speciale composizione, secondo cui rilevano le norme e i titoli di legittima iscrizione con riguardo alla fase genetica del dato contabile. Il controllo è legato al principio dell’equilibrio di bilancio degli artt. 81 e 119 Cost., come riconosciuto dalla Corte cost. sentenza n. 184/2022, che ne ha affermato il carattere strumentale.

Passando al merito, la Corte rileva criticità strutturali: la sessione di bilancio non si è conclusa nei termini, con ricorso all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria; il rendiconto è stato approvato oltre il termine dell’art. 18 del d.lgs. n. 118/2011. Sul PNRR e sull’Accordo del 2019 emergono ritardi nel governo della spesa. La gestione di cassa mostra un saldo di 3.439.088.353,48 euro, con incremento del 140,17% in quattro anni, sintomo di difficoltà di spendita.

La capacità di impegno si attesta al 74,59%, in costante diminuzione; le economie di spesa raggiungono il 23,61% degli stanziamenti finali, indice di contenuta efficienza. In tema di quote vincolate, la Corte segnala che su due capitoli l’entrata accertata è stata vincolata oltre l’importo riscosso, in difformità dal combinato disposto dell’art. 42, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 9.2.8 dell’allegato 4/2: irregolarità di carattere formale, priva di ricadute sostanziali.

Sulla spesa sanitaria, il Collegio osserva che la perimetrazione coincidente con i capitoli della Missione 13 non è in linea con il principio di trasparenza e con la classificazione per missioni e programmi, richiamando la Corte cost. sentenza n. 68/2024, che ha dichiarato illegittime disposizioni regionali per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Il risultato di amministrazione, pari a 3.801.114.960,12 euro, espone una parte disponibile positiva di 530.999.581,16 euro, ma il dato va incrociato con le criticità gestionali descritte. Il rendiconto è pertanto dichiarato regolare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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