Reddito di cittadinanza e giurisdizione contabile: sussiste il rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 25 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza disciplinato dal d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, non costituisce una provvidenza di natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale, ma uno strumento di politica attiva del lavoro. Il beneficiario che presenta la domanda all’INPS non è mero destinatario di risorse pubbliche, ma soggetto funzionalmente inserito in un programma pubblicistico di inserimento nel mercato del lavoro, con assoggettamento a un sistema di obblighi e condizionalità. Ne deriva la sussistenza del rapporto di servizio con l’Amministrazione erogante e, conseguentemente, la giurisdizione contabile in caso di indebita percezione, anche in assenza di trasferimento di funzioni autoritative o di obblighi di rendicontazione. Irrilevante è la mancata attuazione concreta dell’obiettivo occupazionale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una comunicazione con cui la Procura erariale veniva informata della pendenza di un procedimento penale a carico di una percettrice di reddito di cittadinanza. Dagli accertamenti di polizia giudiziaria emergeva che l’interessata, dal 2015 socio unico di una società immobiliare con capitale dichiarato, aveva omesso di indicare nelle domande di beneficio e nelle dichiarazioni sostitutive un patrimonio mobiliare superiore alla soglia di legge. Il danno erariale era quantificato nella somma delle erogazioni percepite.
La Procura regionale conveniva la percettrice davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’INPS a titolo di responsabilità dolosa. Il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice ordinario, qualificando il reddito di cittadinanza come mero sussidio assistenziale privo di vincolo di destinazione e di obblighi gestori. La Procura regionale proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello accoglie il gravame e riconosce la giurisdizione contabile. Il Collegio dichiara di dare continuità all’orientamento già espresso in materia, richiamando integralmente le proprie precedenti pronunce e valorizzando la natura del reddito di cittadinanza quale strumento di politica attiva del lavoro.
L’argomentazione muove dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019, che definisce il reddito di cittadinanza misura fondamentale di politica attiva del lavoro, e dall’art. 4 del medesimo decreto, che impone condizionalità quali l’immediata disponibilità al lavoro, l’obbligo di accettare offerte congrue e l’adesione a un percorso personalizzato mediante sottoscrizione del patto per il lavoro. Il venir meno a tali obblighi produce conseguenze sulla percezione del beneficio, dalla decurtazione fino alla decadenza o revoca con obbligo di restituzione.
Secondo la Corte, la domanda presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, sicché l’inserimento nel programma pubblicistico avviene già con l’istanza: la stipulazione del patto è adempimento successivo, non requisito preliminare. Le condizionalità che connotano la misura escludono la riconducibilità dell’istituto a prestazione esclusivamente o prevalentemente assistenziale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale, che ha escluso la natura meramente assistenziale del beneficio e ha affermato che esso persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. Ne trae la conferma della sussistenza del rapporto di servizio tra percettore e Amministrazione erogante.
La Corte precisa poi i contorni del rapporto di servizio, che può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi e da obblighi di rendicontazione finale. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inserimento funzionale si realizza ogni volta che il privato concorre alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme da tali finalità. Irrilevante resta la mancata attuazione concreta dell’obiettivo occupazionale, dovendosi guardare alla finalità sottesa alla previsione normativa.
Da ultimo, la Sezione esclude che l’esenzione dall’IRPEF del beneficio ne muti la natura e che essa implichi l’assenza del rapporto di servizio. In riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione contabile e dispone il rinvio al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello.
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