Transazione in corso di causa e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 205 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. È necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. L’atto di transazione sottoscritto dalle parti nel corso del giudizio, con cui il ricorrente rinunci alle domande e agli atti, integra tale presupposto. La definizione transattiva giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione paritaria delle spese di consulenza tecnica d’ufficio.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto al computo della componente perequativa sul trattamento pensionistico di reversibilità, comprensiva dell’indennità di contingenza, a decorrere dall’inizio del godimento, e di condannare il Fondo Pensioni al pagamento delle relative somme con gli emolumenti accessori.
Il Fondo Pensioni Sicilia ha contestato la pretesa e chiesto il rigetto. Il Giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio. Nel corso delle operazioni peritali le parti sono pervenute, innanzi al consulente, alla sottoscrizione di un atto di transazione, depositato presso la Segreteria della Sezione.
La Motivazione della Corte
Con l’accordo il Fondo ha dichiarato di non agire nei confronti della ricorrente per il recupero di quelle che, allo stato, potrebbero rappresentare un indebito rispetto al trattamento pensionistico riconosciuto, che viene mantenuto nella misura in atto percepita. La ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande e agli atti del giudizio. Entrambe le parti si sono rimesse alla volontà della Corte in merito alle spese di giudizio e di CTU e hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere.
All’udienza i procuratori hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Giudice sulle spese. Il Collegio ha richiamato il principio della Cass. civ. n. 6909 del 2009, secondo cui la pronuncia postula fatti sopravvenuti che eliminino totalmente il contrasto tra le parti e che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, senza residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Alla luce dell’atto di transazione, e come concordemente richiesto dalle parti, il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti della cessazione della materia del contendere e ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, la particolare complessità delle questioni giuridiche, l’alea del giudizio e la ragionevole definizione transattiva hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione paritaria delle spese della consulenza tecnica. Queste ultime, liquidate in separato decreto in Euro 1.800 oltre IVA, CP ed accessori, sono state poste in via definitiva e in solido a carico del Fondo e della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.