Dipendenza da causa di servizio esclusa dalla CTU medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 519 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata del pubblico dipendente, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità va accertata con criteri medico-legali che escludano la rilevanza causale o concausale del servizio. Il parere del consulente tecnico d’ufficio, motivato, coerente con la documentazione sanitaria e immune da vizi logici, costituisce elemento idoneo a fondare la decisione e prevale sulla perizia di parte non dotata di pari rigore. La sussistenza di un fattore eredo-familiare e di un’alterazione metabolica preponderanti esclude la riconducibilità della patologia ipertensiva, e della connessa retinopatia, all’attività di servizio, anche quando questa comporti disagi e turni gravosi.

Il Fatto

Il ricorrente, Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha chiesto dichiararsi la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva 1° stadio”, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 9247 del 3 giugno 2013, aveva giudicato la patologia non dipendente da causa di servizio; di conseguenza il Ministero dell’interno, con decreto n. 2155 del 25 marzo 2016, aveva respinto la domanda di equo indennizzo. Analoga richiesta, avanzata per il futuro riconoscimento della pensione privilegiata, era stata respinta con PEC del 24 gennaio 2017.

Instaurato il giudizio davanti alla Corte dei conti, il Ministero si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che il diniego era stato adottato in relazione alla domanda di equo indennizzo.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorso è stato proposto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, rispetto al quale pende apposita istanza. La controversia attiene quindi al diritto e alla misura della pensione di un pubblico dipendente ed è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte ai sensi degli artt. 13 e 62, r.d. n. 1214/1934.

Nel merito il ricorso è infondato. La Sezione, all’esito dell’istruttoria, ha disposto l’acquisizione del parere medico-legale dell’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute, integrato dallo specialista oculistico. Il parere definitivo, depositato il 14 novembre 2025, ha escluso la dipendenza da causa o concausa di servizio, diretta o indiretta, della patologia lamentata.

La Corte valorizza l’analisi causale del consulente tecnico d’ufficio. Secondo l’UML, nel determinismo dell’ipertensione hanno avuto preponderanza causativa la familiarità e l’alterazione metabolica iperomocisteinemica; lo stress lavoro-correlato, pur potendo incidere sul singolo picco ipertensivo, non assume rilievo nel determinismo di una patologia ipertensiva cronica strutturata. Quanto alla retinopatia, qualificata come modestissima, l’UML ha prospettato la riconducibilità a un “pre-stadio”, con esclusione dell’ascrizione a categoria tabellare.

Il giudice sottolinea che l’organo di consulenza ha esaminato anche le osservazioni critiche del CTP del ricorrente, confermando le conclusioni preliminari, e ha escluso la riferibilità al servizio anche della cardiopatia ipertensiva, peraltro ritenuta assente. Non emerge nella documentazione sanitaria alcun riscontro della diagnosi di coronaropatia monovasale indicata dal CTP.

La richiesta di rinnovazione della CTU, con sostituzione del consulente, viene respinta: il quadro medico-legale e le argomentazioni critiche risultano adeguatamente considerati. Le conclusioni del consulente appaiono coerenti con la documentazione, fondate sugli accertamenti peritali e su argomentazioni dotate di coerenza logico-scientifica. Il parere è quindi condiviso e il ricorso è respinto. Le spese sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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