Responsabilità erariale per fornitura di divise eccedente il fabbisogno (Corte dei Conti Sez. I App. n. 197 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, l’acquisto di beni deliberato dal consiglio direttivo di un ente in quantità esorbitante rispetto alle reali esigenze organizzative, a fronte di un numero di associati e di una scorta di magazzino ampiamente inferiori, integra il danno erariale nella parte corrispondente ai capi eccedenti il fabbisogno. La violazione dei limiti statutari e regolamentari sulla destinazione dei beni, conoscibili d’ufficio dai componenti dell’organo, e la lesione del principio di razionalità della spesa configurano la colpa grave. Il diverso ruolo causale assunto dai singoli amministratori giustifica una ripartizione non eguale dell’addebito, con quota prevalente a carico del soggetto che ha proposto la delibera.
Il Fatto
La Procura contabile ha chiamato in giudizio l’ex Presidente e i componenti del consiglio direttivo di un servizio provinciale di soccorso alpino, per sentirli condannare al risarcimento del danno derivante dall’acquisto di n. 1.200 capi di vestiario, definiti divise di rappresentanza, deliberato nel 2016.
Dopo che il giudice di primo grado aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, questa Sezione, con precedente pronuncia, ha affermato la giurisdizione contabile e rinviato al merito. La Sezione territoriale ha poi condannato l’ex Presidente e, per quote minori, gli altri componenti. Avverso tale decisione l’ex Presidente ha proposto appello, lamentando l’insussistenza del fatto, la carenza di motivazione sulla quantità adeguata di divise, la mancata determinazione del danno e l’assenza della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto le questioni di rito. L’eccezione di improcedibilità dell’appello, sollevata dalla Procura generale per il tardivo deposito della prova delle notifiche, è respinta: l’ordine di rinnovazione è stato comunque eseguito dalla parte onerata.
È dichiarata la contumacia degli appellati non costituitisi, ritualmente notificati, ed è ritenuto inammissibile l’intervento ad adiuvandum di un consigliere già condannato in primo grado, al quale va riconosciuta la qualità di parte appellata. Parimenti inammissibile è la memoria con cui questi chiede l’assoluzione senza aver proposto impugnazione.
Nel merito, la Corte ribadisce la giurisdizione contabile, ormai coperta da giudicato per effetto della precedente pronuncia di questa Sezione, non impugnata in Cassazione. Nel merito sostanziale, i giudici condividono l’impostazione di primo grado: la fornitura non era irrazionale in radice, poiché i capi erano ordinari e destinati a rappresentanza, ma il quantitativo risultava esorbitante rispetto a circa 700 soci e a una scorta di magazzino di almeno 150 capi. La delibera aveva inoltre ammesso la distribuzione dei capi anche a soggetti non più associati, in contrasto con l’obbligo di restituzione previsto dal regolamento interno.
Il danno è stato quantificato sottraendo al totale dei capi acquistati il numero dei soci e delle scorte, moltiplicando l’eccedenza per il costo unitario, sul rilievo che il contributo provinciale costituiva una rimodulazione del finanziamento annuale e non un contributo di scopo. L’errore di valutazione e la violazione del principio di razionalità della spesa integrano la colpa grave, con addebito prevalente a carico dell’ex Presidente, in ragione del suo ruolo causale preponderante, e quota residua ripartita tra i componenti della maggioranza consiliare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.