Estinzione del giudizio di conto per decorrenza del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 349 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si estingue, ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c., decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione istruttoria di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c. o siano state elevate contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza. L’effetto estintivo ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo e opera ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale, che resta necessaria solo per le conseguenti comunicazioni e la restituzione degli atti. Il termine decorre dal perfezionamento del deposito, che, nella disciplina transitoria anteriore alla definitiva entrata in vigore di SIRECO, si realizza con la trasmissione a mezzo PEC e il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna, non con il successivo inserimento del conto nel sistema informatico. Il reiterato deposito del medesimo conto non ha valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto di un agente contabile, economo di un ateneo, per l’esercizio 2017. Il conto, relativo alla gestione del fondo economale di un dipartimento, non risultava sottoscritto dall’agente ed era costituito dalla stampa del registro estrapolato dal sistema gestionale interno, con criticità segnalate dal magistrato istruttore in ordine al superamento dello stanziamento, alla tipologia delle spese rimborsate e alla genericità delle causali.
Con relazione del 3 dicembre 2024 il magistrato istruttore evidenziava le irregolarità e chiedeva di sottoporre il conto al giudizio della Sezione, indicando il 3 dicembre 2019 come data di deposito. L’agente contabile eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del quinquennio, assumendo che il conto era stato trasmesso a mezzo PEC il 17 luglio 2018. La questione centrale diviene, quindi, l’individuazione del momento in cui il deposito deve ritenersi perfezionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 140, comma 3, c.g.c. stabilisce che il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio; l’art. 150, comma 1, c.g.c. prevede l’estinzione del giudizio decorsi cinque anni dal deposito senza relazione istruttoria o contestazioni. Tali disposizioni si applicano ai conti presentati presso l’amministrazione a decorrere dal 7 ottobre 2016, indipendentemente dall’esercizio cui si riferiscono.
La Corte qualifica l’estinzione come sostanziale, automatica e oggettiva, fondata su esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’agente contabile, richiamando la Sez. giur. Sicilia, sent. n. 22/2023. L’effetto si produce ex lege, ai sensi del comma 2, indipendentemente da una pronuncia formale, necessaria solo per le determinazioni conseguenti.
Quanto alla data di decorrenza, il Collegio osserva che al 17 luglio 2018 non era ancora definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO, non essendo state approvate le direttive tecniche di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022. Era quindi consentito il deposito a mezzo PEC, secondo la disciplina transitoria del decreto presidenziale n. 98/2015, che all’art. 5, comma 4, fissa il perfezionamento della trasmissione con il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna.
Il Collegio ritiene che il deposito avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo entro il 18 luglio 2018 con l’assegnazione del numero di protocollo. La presa in carico non si perfezionò per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e alla prolungata interruzione del sistema. L’acquisizione a sistema avvenne solo il 3 dicembre 2019, con il reinvio del conto cui fu attribuito il numero 63078; di qui la data indicata dal magistrato istruttore nella relazione.
La Corte esclude che al successivo invio tramite SIRECO possa attribuirsi valenza interruttiva o novativa del termine. L’interruzione è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi contemplate dal legislatore; riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento. Nessun rilievo assumono, infine, la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 e la sospensione emergenziale di cui all’art. 85 D.L. n. 18/2020, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore in pendenza di giudizio. Il giudizio è dunque dichiarato estinto, nulla sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.