Sequestro probatorio di documentazione contabile: motivazione per relationem e finalizzazione probatoria (Cass. pen. Sez. III n. 31433 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il provvedimento che appone il vincolo reale deve indicare, con motivazione anche concisa, la finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, le ragioni per cui la cosa è configurabile come corpo del reato o cosa pertinente al reato e la concreta finalità probatoria. Il quantum di specificità della motivazione è però modulato in relazione al caso concreto: quando la finalizzazione probatoria del compendio sequestrato è connotato ontologico e immanente, di immediata evidenza, è sufficiente una formula sintetica. L’onere motivazionale può essere assolto anche per relationem agli atti richiamati, purché la valutazione critica sia tanto più pregnante quanto più indiretto è il collegamento tra reato e res. In sede di legittimità, il ricorso avverso l’ordinanza del riesame in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, compresi i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o meramente apparente.
Il Fatto
Il pubblico ministero ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale, con conseguente sequestro ai sensi dell’art. 252 cod. proc. pen., di documentazione contabile delle società coinvolte, dei dispositivi informatici in uso agli indagati e di copia forense dei relativi dati. L’indagato ha proposto istanza di riesame avverso il decreto; il Tribunale del Riesame l’ha rigettata.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: difetto e apparenza della motivazione su fumus e finalità probatorie del sequestro della documentazione in possesso del commercialista; illegittimità del sequestro informatico per violazione dell’art. 254-bis cod. proc. pen. e del principio di proporzionalità; manifesta illogicità della motivazione sul fumus, per richiamo tautologico alle valutazioni del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal limite del sindacato di legittimità: ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, nozione che include gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a esplicitare l’itinerario logico del giudice. Su questa base i motivi attinenti ai vizi di motivazione sono ritenuti in radice inammissibili, oltre che estrinsecamente generici.
Nel merito, la Corte richiama la distinzione tra corpo del reato e cose pertinenti al reato e il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve dare conto, sia pure per concisa motivazione, della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, della relazione tra res e delitto ipotizzato e della concreta finalità probatoria. Il fumus, in particolare, non richiede un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma la verifica dell’astratta configurabilità del reato e dell’utilità delle ulteriori indagini.
Il punto centrale dell’argomentazione è la modulazione dell’onere motivazionale. Quando il collegamento tra res e reato è indiretto occorre una motivazione rafforzata; quando invece la funzione probatoria del vincolo è di immediata evidenza, è sufficiente una formula sintetica. Nel caso esaminato, la documentazione contabile indicata specificamente presenta un rapporto di intuitiva correlazione con la condotta contestata, sicché non necessita di pregnante motivazione.
La Corte ritiene infine non censurabile il rinvio per relationem al contenuto del decreto e degli atti di polizia giudiziaria: tale modulo è conforme ai principi espressi in materia, con l’avvertenza che la valutazione critica deve essere più pregnante quanto più indiretto è il collegamento e quanto maggiore è la compressione dei diritti coinvolti, evenienza che nel caso concreto non ricorre.
Quanto al secondo motivo, il rilievo assorbente è che non risulta effettuato alcun sequestro informatico: si è proceduto direttamente alla formazione della copia forense dei dispositivi, con il consenso e la partecipazione dell’indagato e dei difensori. In assenza di sequestro non vi era materia di riesame sui dispositivi elettronici. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 252 c.p.p. – Sequestro conseguente a perquisizione
- Art. 254-bis c.p.p. – Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione