Pluralità di ricettazioni e inammissibilità dei motivi reiterati (Cass. pen. Sez. II n. 31518 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dotato di propria autonomia e di distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che i beni siano stati ricevuti nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona. Le singole fattispecie omogenee restano pertanto distinte e sono unificate solo sul piano sanzionatorio dalla continuazione. È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Nei casi di ricorso inammissibile il tempo decorso tra il dispositivo e l’impugnazione resta irrilevante ai fini della prescrizione del reato.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13 aprile 2026, confermava — limitatamente all’accertamento della responsabilità per i delitti di ricettazione contestati in continuazione — la sentenza di primo grado nei confronti degli odierni ricorrenti. I giudici di merito avevano escluso le frazioni di pena relative ai reati oggetto di proscioglimento e calcolato in mesi due di reclusione ed euro 50 di multa l’aumento per la continuazione tra le due fattispecie omogenee.

Avverso tale decisione gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 648 cod. pen. — per avere la Corte ritenuto integrate più autonome fattispecie laddove la medesimezza del contesto ricettivo avrebbe imposto un unico reato — e vizi di motivazione quanto alla misura dell’aumento per continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, qualificando i motivi come manifestamente infondati in diritto e del tutto aspecifici, in quanto meramente reiterativi delle censure di merito già vagliate dalla Corte territoriale. Il Collegio richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa ripetizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti (Sez. II n. 42046 del 17.07.2019; Sez. II n. 28452 del 25.06.2026).

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il giudice di merito ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno con propria autonomia e distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di reati, non esclusa dal fatto che la ricezione sia avvenuta nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona (Sez. II n. 11024 del 12.11.2019, dep. 2020; Sez. II n. 22959 del 22.06.2026). Si tratta dunque di più fattispecie omogenee unificate solo sul piano sanzionatorio dalla continuazione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che l’aumento per continuazione, contenuto in meno di un decimo della pena edittale minima, esime il giudice del merito dall’onere di sostenere la decisione ponderale con un congruo apparato argomentativo (Sez. III n. 29968 del 22.02.2019).

Alla manifesta infondatezza consegue l’inammissibilità dell’impugnazione e l’applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sul piano della prescrizione, la Corte precisa che il tempo decorso tra la decisione di appello e quella di legittimità rileva solo se la parte eserciti validamente il potere di impugnazione, secondo il modello legale (Sez. Un. n. 33542 del 27.06.2001; Sez. Un. n. 12602 del 17.12.2015). Nei casi di ricorso inammissibile il rapporto impugnatorio non si perfeziona e il tempo intermedio diventa irrilevante ai fini estintivi. La sentenza è stata redatta con motivazione semplificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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