Controllo di legittimità sulla motivazione del riesame e prognosi di reiterazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 2311 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza, nonché la valenza sintomatica degli indizi. Tale sindacato non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In materia di esigenze cautelari, la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione possono essere desunte dall’ampiezza dei dati raccolti e dal vasto numero di pratiche, quale indice dell’alta probabilità che l’indagato commetta ulteriori delitti.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno applicava al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5, comma 8-bis, e 12, primo e terzo comma, d.lgs. n. 286/1998 e per due reati di falso in concorso. Il Tribunale del Riesame di Firenze rigettava la richiesta di riesame, confermando la misura. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’insussistenza della gravità indiziaria e la mancanza di motivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato.
Con il primo motivo, il ricorrente articolava plurime censure volte a contestare la valenza indiziaria degli elementi posti a fondamento della misura. In particolare, eccepiva la natura neutra del possesso di file di ricevute per domande di titolo di soggiorno e la mancata verifica dell’effettivo utilizzo delle proprie credenziali, evidenziando che l’invio di uno screenshot del portale e i contatti con la coindagata non fossero sufficienti a integrare la gravità indiziaria. Con il secondo motivo, lamentava che il Tribunale non avesse considerato il suo totale immobilismo successivo alla perquisizione, quale elemento dirimente per escludere la concretezza del pericolo di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando i consolidati confini del sindacato di legittimità. Quest’ultimo, infatti, non può tradursi in una rivalutazione del merito, ma deve limitarsi a verificare che la motivazione del provvedimento impugnato sia congruente e scevra da vizi logici. L’ordinanza del Tribunale del Riesame, nell’analisi della Corte, conteneva entrambi i requisiti che la rendono incensurabile: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha scrutinato i sette punti di doglianza, rilevando come il Tribunale avesse fornito una motivazione puntuale per ciascuno di essi. La gravità indiziaria è stata correttamente desunta dal rinvenimento, nel computer in uso al ricorrente, di centinaia di ricevute per l’accoglimento di domande di soggiorno e della documentazione attestante l’apertura di una casella di posta elettronica. La Corte ha valorizzato, in particolare, la circostanza che le password di accesso agli hard disk fossero identiche a quelle utilizzate per il profilo Spid e per l’utenza pec di un soggetto terzo, rilevando come l’invio dello screenshot non costituisse un elemento neutro. Tale dato, unito ai riscontri sugli indirizzi IP, è stato ritenuto logicamente indicativo del fatto che il ricorrente avesse messo a disposizione le proprie credenziali, rafforzando l’ipotesi del concorso.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha giudicato adeguata la motivazione del Tribunale sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. La valutazione prognostica è stata correttamente ancorata alla situazione concreta, considerando l’ampiezza dei dati raccolti e il vasto numero di pratiche relative a soggetti extracomunitari, elementi da cui è stata logicamente desunta la probabilità, non meramente astratta, del vicino verificarsi di ulteriori condotte illecite. Inoltre, la Corte ha rilevato la distonia tra il titolo del motivo, che evocava anche l’inquinamento probatorio, e le argomentazioni difensive, rivolte esclusivamente alla concretezza e attualità del pericolo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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