Art. 164.
((Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio))
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto e' valida ((per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1)).