Appello inammissibile: la data di deposito può essere dimostrata aliunde (Cass. pen. Sez. 5 n. 3234 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annotazione della data di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non è richiesta dall’art. 582 cod. proc. pen. a pena di nullità o di inammissibilità, ma costituisce solo mezzo di prova della tempestività dell’impugnazione stessa. In difetto di tale annotazione, l’impugnazione non può essere dichiarata inammissibile, potendo la data di presentazione essere accertata aliunde, purché in modo inequivocabile, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale. La mancanza del timbro di deposito sull’atto non è addebitabile alla parte, che non può subire le conseguenze di un errore materiale dell’operatore di cancelleria. In tal caso, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza che ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità e trasmette gli atti al giudice di appello per il giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 10 maggio 2021, aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di tentato furto aggravato dalla destrezza, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale decisione veniva proposto appello da entrambi i difensori di fiducia, ciascuno con un proprio atto. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 giugno 2025, dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo che l’atto sottoscritto da uno dei difensori fosse stato depositato tardivamente, sulla base del numero di presa in carico e della data annotati sul fascicolo formato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 164, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. Per l’altro atto di appello, privo anch’esso del timbro di deposito, non risultava formato alcun fascicolo. Avverso la sentenza di inammissibilità, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il Collegio ha innanzitutto richiamato il principio secondo cui l’indicazione della data di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del giudice a quo da parte del pubblico ufficiale addetto non è prescritta dall’art. 582 cod. proc. pen. ad substantiam, ma solo quale prova della tempestività dell’impugnazione.
Ne consegue che, in difetto di tale annotazione, l’impugnazione non è inammissibile. La data di presentazione può essere infatti dimostrata attraverso qualsiasi altro elemento processuale, purché offra una certezza inequivocabile. La Corte ha citato, in tal senso, il precedente di Sez. 2, n. 49038 del 2014, che ha già affermato il principio della verificabilità della data aliunde.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha rilevato che dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale, allegata al ricorso, risultava che l’atto di appello era pervenuto al Tribunale in data 24 maggio 2021. La data del 24 giugno 2021, annotata sul fascicolo dell’impugnazione, era quindi frutto di un errore materiale di trascrizione dell’operatore di cancelleria.
Pertanto, l’appello doveva ritenersi tempestivamente proposto, essendo stato presentato entro il termine di legge. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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