Nullità a regime intermedio per notifica al detenuto e rimessione in termini (Cass. pen. Sez. 1 n. 410 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione all’imputato detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, anziché nel luogo di detenzione, non è inesistente ma affetta da nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen.. La nullità assoluta e insanabile di cui all’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto in caso di notifica omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto. L’art. 175 cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell’atto introduttivo del giudizio, ma impone al giudice di verificare l’effettività di tale conoscenza; grava comunque sull’istante l’onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l’hanno determinata.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di rimessione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., proposta dal condannato per impugnare una sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone. L’istante assumeva di avere avuto conoscenza della condanna solo al momento della notifica dell’ordine di carcerazione, sostenendo che il difensore, presso cui aveva eletto domicilio, non lo aveva reso edotto del processo.

La Corte territoriale rilevava che il condannato era stato dichiarato contumace e che era assistito da un difensore di fiducia presso il quale erano stati notificati sia l’atto introduttivo sia l’estratto contumaciale della sentenza, non risultando provata l’interruzione del rapporto fiduciario. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 156 e 161 cod. proc. pen., per non essere state eseguite le notifiche presso il luogo di detenzione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, osservando in primo luogo che il ricorrente non aveva indicato se lo stato detentivo fosse perdurato nel periodo in cui erano state eseguite le notifiche. La doglianza è stata pertanto valutata come generica.

Richiamando le Sezioni Unite n. 12778 del 2020, la Corte ha precisato che le notificazioni effettuate nei confronti dell’imputato detenuto presso il domicilio dichiarato o eletto, e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria dell’art. 184 cod. proc. pen.. In base al combinato disposto degli artt. 156 e 164 cod. proc. pen., l’efficacia dell’elezione di domicilio deve ritenersi sospesa per la durata della detenzione.

La Corte ha poi distinto i piani della validità della notificazione e della conoscenza del procedimento. Sotto il primo profilo, richiamando le Sezioni Unite Palumbo n. 119 del 2004, ha escluso che nella specie si versasse in un’ipotesi di notifica omessa, trattandosi al più di notifica irregolare, con conseguente nullità a regime intermedio non eccepita. Sotto il secondo profilo, ha valorizzato l’effettiva conoscenza degli atti: la nomina del difensore di fiducia era intervenuta mentre il soggetto si trovava in carcere, circostanza che ne presupponeva la consapevolezza della pendenza del procedimento.

La Corte ha richiamato, infine, il principio secondo cui la notifica della citazione e dell’estratto contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia fa ritenere che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del processo, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva offerto alcun elemento per superare tale presunzione, limitandosi a dedurre l’errata effettuazione delle notifiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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