Inammissibile l’appello senza elezione di domicilio dell’imputato detenuto per altra causa (Cass. pen. Sez. VI n. 30543 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di inammissibilità dell’atto di appello per mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non opera nei confronti dell’imputato che, al momento della proposizione del gravame, sia detenuto, anche per altra causa. L’adempimento risulterebbe privo di concreto effetto ed utilità, poiché la citazione a giudizio in appello deve essere notificata a mani proprie dell’imputato detenuto in carcere. L’interpretazione della causa di inammissibilità deve conformarsi al principio di proporzione, che impone di scongiurare sanzioni processuali sproporzionate rispetto alla lesione degli interessi sottesi alla regola violata, evitando eccessi formalistici capaci di svuotare il diritto di accesso alla giustizia tutelato dall’art. 6 CEDU.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza de plano, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado. La Corte territoriale ha fondato la decisione sul presupposto che all’impugnazione non fosse allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

Ha aggiunto la Corte di appello che non avrebbe rilievo il fatto che, dopo la proposizione dell’atto di appello, l’imputato fosse stato ristretto in stato di detenzione per altra causa, dovendo l’ammissibilità dell’impugnazione essere valutata al momento della presentazione dell’atto. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge processuale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è ritenuto fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, delineato dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dall’art. 164 cod. proc. pen. e dall’art. 157-ter cod. proc. pen., che prevede che le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell’imputato non detenuto siano effettuate nel domicilio dichiarato o eletto.

Le disposizioni in esame creano un collegamento tra atto di impugnazione e citazione in giudizio e sono funzionali ad agevolare la notificazione. Tuttavia, la questione attiene alla portata di norme che impongono oneri di attivazione e alla cui inosservanza consegue la più grave delle sanzioni processuali, cioè l’inammissibilità dell’impugnazione. Deve essere scongiurato il rischio di sanzioni senza lesione, non proporzionate alla violazione della regola.

Il procedimento è segnato non solo dalla presenza o assenza di sanzioni, ma anche dalla congruenza tra il meccanismo sanzionatorio e l’effettività degli interessi tutelati. Non vi è abuso quando vi è proporzione tra sanzione e lesione degli interessi sottesi alla regola violata. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 12 luglio 2016, Reichman c. Francia; Corte EDU, 5 novembre 2015, Henrioud c. Francia; Corte EDU, Grande Camera, Zubac c. Croazia del 5 aprile 2018), che richiede una stringente valutazione in concreto della ragionevolezza della restrizione al diritto di accesso, in considerazione della prevedibilità della restrizione e dell’assenza di indici di formalismo eccessivo (Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Gambino, Rv. 286975).

Il principio di proporzione ha portata ampia e travalica il perimetro della libertà individuale, affermandosi quale termine di raffronto tra compressione dei diritti e giustificazione della loro limitazione. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013; Corte cost., n. 20 del 2017), la Corte osserva che tale canone si rivolge anche al giudice comune. Ne deriva la necessità di un’interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. che scongiuri il rischio di sanzioni senza lesione e rifugga da eccessi formalistici.

La Corte richiama l’indirizzo secondo cui, se l’imputato è detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., risultando l’adempimento privo di concreto effetto in ragione dell’obbligo di notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto (Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Janashia; Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024). La situazione dell’imputato detenuto non è diversa da quella dell’imputato detenuto per altra causa: il riferimento normativo è allo stato di detenzione, non al reato per cui si procede.

Rispetto al momento in cui l’impugnazione è proposta, l’imputato detenuto, anche per altra causa, non è in grado di prevedere se e quando potrà essere rimesso in libertà. La sanzione di inammissibilità sarebbe sproporzionata. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, tenuto conto che lo stato di detenzione dell’imputato le era noto e nulla le impediva di emettere il decreto di citazione e di comunicarlo in carcere al ricorrente. L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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