Silenzio Inps e pensione privilegiata: documentazione già in possesso dell’Istituto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 484 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata ordinaria sorge in capo al militare cessato dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e complessivamente ascritte a una determinata categoria della tabella A. L’Istituto previdenziale non può giustificare il ritardo nella definizione del procedimento eccependo l’incompletezza della documentazione sanitaria quando il verbale di riforma, recante il giudizio di ascrivibilità, è già nella sua disponibilità. Il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida del pensionato legittima il ricorso, e la domanda presentata entro due anni dalla cessazione dal servizio fissa la decorrenza del trattamento dalla data di cessazione.
Il Fatto
Il ricorrente, Sottufficiale dell’Esercito Italiano in congedo, ha agito davanti alla Corte dei conti avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza e sulla successiva diffida indirizzate all’INPS per il riconoscimento della pensione privilegiata di 7^ categoria Tab. A. Le infermità che ne avevano determinato la cessazione dal servizio erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio, con ascrizione cumulativa alla 7^ categoria.
Non avendo ricevuto alcun riscontro alla domanda e alla diffida, il ricorrente ha proposto ricorso. L’INPS, costituendosi, ha sostenuto che nel fascicolo trasmesso dall’amministrazione di appartenenza mancava il verbale di riforma necessario alla determinazione della pensione, e che la domanda non era stata respinta ma era in giacenza in attesa della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di 7^ categoria Tab. A, a vita, in relazione alla dipendenza da causa di servizio delle infermità che hanno determinato la cessazione dal servizio.
Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli atti depositati risulta che il ricorrente è cessato dal servizio per un complesso di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, con ascrizione cumulativa corrispondente alla 7^ categoria della tabella A. Tale circostanza non è stata contestata dall’Istituto, che ha motivato il ritardo con l’asserita incompletezza del verbale di riforma trasmesso dall’amministrazione datore di lavoro.
L’argomento non regge. Lo stesso INPS riconosce di non poter utilizzare la documentazione di cui è in possesso perché non accessibile in quanto protetta su Fascicolatore, e in udienza ha ammesso di avere la disponibilità del verbale di riforma, dal quale, pur con omissis, risulta in maniera incontrovertibile la categoria alla quale ascrivere il complesso delle infermità ai fini della determinazione del trattamento. L’INPS era ed è dunque in possesso di tutta la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione, sicché le ragioni addotte a giustificazione del ritardo appaiono pretestuose.
L’Istituto, inoltre, non ha fornito alcun riscontro alla diffida del settembre 2024, obbligando il ricorrente a proporre ricorso, e non si è attivato per tempo per richiedere la corretta documentazione alla CMO, benché già la possedesse. Ne consegue il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 7^ categoria, tab. A, a vita, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, essendo stata la domanda presentata entro i successivi due anni.
Sulle somme spettanti la Corte riconosce il diritto agli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria a norma dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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