Nesso causale efficiente decisivo per causa di servizio e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 114 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della causa di servizio, propedeutico alla concessione della pensione privilegiata, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti e presuppone che le infermità o le lesioni siano dipendenti da fatti di servizio quali causa o concausa efficiente e determinante, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze difetta di legittimazione passiva, poiché il Comitato di verifica per le cause di servizio esprime un mero parere endoprocedimentale. Il giudizio sulla dipendenza causale si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che il giudice condivide quando sia sorretta da attendibili elementi di fatto e da idoneo supporto medico-scientifico, prevalendo in difetto di elementi contrari offerti dal ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri fino al pensionamento per riforma, ha agito davanti alla Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della causa di servizio per alcune patologie e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato. Il Comando Generale dell’Arma aveva rigettato le istanze con proprio decreto, a seguito di parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze; l’INPS aveva poi respinto la domanda di pensione privilegiata.

Il ricorrente ha espressamente rinunciato all’equo indennizzo, circoscrivendo la pretesa al previo accertamento della causa di servizio e al trattamento privilegiato. Il Comando Generale ha eccepito l’inammissibilità per profili di rapporto di lavoro e il difetto di legittimazione passiva; il Giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, affidata al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Giudice ha rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, perché il Comitato di verifica per le cause di servizio esprime un mero parere endoprocedimentale sulla dipendenza causale delle patologie, mentre il diniego è imputabile esclusivamente all’amministrazione datrice di lavoro. Ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del Comando Generale, osservando che l’accertamento sulla causa di servizio, propedeutico alla pensione privilegiata, e l’attribuzione del trattamento rientrano nella giurisdizione della Corte.

Nel merito, il ricorso è stato respinto. La Corte ha richiamato l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano causa o concausa efficiente e determinante; ha poi ricordato gli artt. 167 e 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in tema di liquidazione e di termini per la domanda di trattamento privilegiato.

Il Giudice ha aderito alle conclusioni del Collegio Medico Legale, che ha analizzato la storia clinica del ricorrente e l’eziologia delle infermità in rapporto alle mansioni svolte. Il CML ha confermato la sussistenza delle patologie, tra cui spondiloartrosi diffusa, esiti di artroprotesi d’anca sinistra, coxartrosi destra e pregresso disturbo dell’adattamento, ma ha escluso qualsiasi ruolo causale o concausale dei servizi espletati.

Dall’unico rapporto informativo agli atti è emerso che il ricorrente fu prevalentemente impiegato in attività interne d’ufficio; solo saltuariamente svolse mansioni di conduttore di autoveicoli, per pochi giorni all’anno e percorrendo circa 5000 km annui, sollecitazione giudicata trascurabile sul rachide. Il CML ha valorizzato il sovrappeso e la predisposizione genetica alla patologia artrosica, non emergendo traumi o eventi specifici riconducibili al servizio, né alcun evento traumatico di natura psichica.

La Corte ha ritenuto il percorso argomentativo del consulente coerente e adeguatamente motivato, rilevando che il ricorrente non ha fornito elementi contrari sufficienti a una diversa valutazione. La complessità delle questioni giuridiche e medico-legali ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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