Debiti fuori bilancio e soccorso finanziario a società partecipata in liquidazione (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 45 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di soccorso finanziario posto dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 opera anche nei confronti delle società a partecipazione pubblica poste in liquidazione, poiché in tale fase è di per sé esclusa ogni prospettiva di risanamento e recupero dell’economicità della gestione. Solo in via eccezionale e residuale l’ente può giustificare un intervento di sostegno, dimostrando in modo obiettivo la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ulteriore rispetto alla continuità aziendale e la convenienza economica dell’operazione rispetto al beneficio della responsabilità patrimoniale limitata. Il riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267/2000 per acquisizione di beni e servizi senza valido titolo richiede una previa, specifica e concreta valutazione dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente, da esternare con rigorosa motivazione da parte del Consiglio. La mera prosecuzione di un servizio privo di convenzione o contratto non integra, da sola, la dimostrazione di tale utilità.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo è investita di una richiesta di parere formulata da una Provincia, per il tramite del CAL, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La vicenda riguarda una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita per la progettazione e l’attuazione di un patto territoriale, poi trasformata più volte fino a diventare società a responsabilità limitata con la Provincia quale socio unico.

Dopo la messa in liquidazione deliberata nell’ambito del piano di razionalizzazione delle partecipate, la società ha continuato di fatto a svolgere le funzioni di soggetto responsabile del patto, sostenendo oneri senza proprie risorse e senza alcun contratto di servizio successivo al 30 giugno 2015. L’ente chiede se sia possibile e legittimo riconoscere, ex art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, i debiti fuori bilancio maturati in favore della partecipata per i servizi resi, alla luce del divieto di cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica preliminarmente l’ammissibilità, soggettiva e oggettiva, della richiesta. La legittimazione spetta al Presidente dell’ente quale legale rappresentante, e la trasmissione per il tramite del CAL è ritenuta rituale. Sul piano oggettivo si richiama il perimetro della funzione consultiva: essa non può risolversi in co-amministrazione né interferire con le funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte o di altre magistrature, sicché il quesito è esaminato nei soli caratteri generali e astratti.

Nel merito, la Corte affronta il possibile contrasto tra due disposizioni. L’art. 14, comma 5, TUSP fissa un divieto generale di trasferimenti straordinari in favore di società che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi, ammettendo deroghe solo in presenza di un piano di risanamento e con le ulteriori condizioni tipizzate. La norma è espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica e non consente erogazioni a fondo perduto in favore di società in grave deficit.

Il divieto — osserva la Sezione — vale a maggior ragione per le società poste in liquidazione, che restano in vita al solo fine di risolvere i rapporti pendenti e non possono prospettare alcun recupero o risanamento. Ogni apporto del socio pubblico in questa fase si traduce, sul piano sostanziale, in un accollo di passività societarie, con rinuncia implicita al beneficio della responsabilità limitata.

Quanto all’art. 194 TUEL, le ipotesi di riconoscimento sono tassative e non interpretabili estensivamente. Il riconoscimento deve avvenire prima del pagamento e presuppone una valutazione specifica e concreta dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente, da esternare con rigorosa motivazione. La Corte richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2023 e la giurisprudenza contabile, secondo cui la sola prosecuzione di un servizio privo di convenzione o contratto non è ragione sufficiente a dimostrare la concreta utilità.

Ne consegue che un eventuale riconoscimento resta subordinato a una stringente valutazione rimessa alla competenza e alla responsabilità dell’ente, senza che la Corte in sede consultiva possa avallare specifici atti gestionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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