Responsabilità contabile sindaco per nomina retribuita consigliere amministratore società in house (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 135 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di percepire più emolumenti in capo al titolare di carica elettiva locale, posto dall’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, e dall’art. 5, comma 11, del medesimo decreto, è norma imperativa a presidio del contenimento della spesa pubblica e dell’imparzialità dell’amministratore locale. Ne risponde, a titolo di colpa grave, il sindaco che conferisce l’incarico retribuito di amministratore unico di una società in house a un consigliere comunale, con conseguente danno erariale pari ai compensi indebitamente erogati dalla società. Non è invece imputabile al beneficiario estraneo alla nomina alcuna violazione di obblighi di servizio, poiché la mera percezione dell’indebito non integra di per sé la responsabilità contabile del percipiente.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio il sindaco di un Comune, nella qualità di rappresentante del socio unico di una società in house, e un consigliere comunale, nominato amministratore unico della stessa società. Ha chiesto la loro condanna al risarcimento del danno erariale di euro 43.344,23, corrispondente ai compensi corrisposti al consigliere dal settembre 2018 all’aprile 2021, in violazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010.
La Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 7/2023, aveva affermato la propria giurisdizione e condannato il solo sindaco, prosciogliendo il consigliere. Su appello del Procuratore regionale, la Sezione Prima d’Appello, con sentenza n. 37/2025, ha annullato la decisione per violazione del contraddittorio, avendo entrambi i convenuti affidato la difesa al medesimo avvocato, e ha rimesso gli atti al primo grado.
La Motivazione della Corte
Riassunto il giudizio, la Sezione ha anzitutto escluso che la rimessione potesse fondarsi sulle ipotesi tassative dell’art. 199, primo comma, lett. b) c.g.c., che non ammettono interpretazione estensiva in ragione della loro natura processuale. Ha però richiamato l’orientamento della Cassazione secondo cui la difesa di due parti in potenziale conflitto d’interessi affidata allo stesso difensore determina la mancata costituzione di quella che ha conferito la seconda procura. La sopravvenuta costituzione con distinti difensori ha consentito di ritenere superato il conflitto e regolare il contraddittorio.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo in materia di incompatibilità e inconferibilità. Gli artt. 60 e 63 del d. lgs. n. 267/2000, letti con il d. lgs. n. 39/2013, impediscono all’amministratore locale di ricoprire simultaneamente incarichi nelle società partecipate sulle quali l’ente eserciti il controllo, presidiando la distinzione tra indirizzo e gestione. Su questa base si innesta il divieto di cumulo di emolumenti, già desumibile dall’art. 1, comma 718, della legge n. 296/2006, espressamente abrogato l’istituto del cumulo tra indennità di funzione e gettoni per mandati presso enti diversi.
La Sezione ha qualificato come pacifica la percezione di emolumenti in busta paga, non di semplici rimborsi spese, respingendo la tesi difensiva dei convenuti. Ha ritenuto che la genesi del danno erariale sia a carattere semplice, riconducibile all’agire di un solo soggetto in spregio dei propri doveri di servizio e in contrasto con elementari regole di economicità. La tardiva richiesta di parere alla Sezione di controllo, su un fatto già consumato e presentato come futuro e astratto, è stata letta come tentativo di sanare una situazione illegittima già creata.
Quanto alle singole posizioni, la Corte ha affermato la piena responsabilità del sindaco per la nomina e per l’illegittima erogazione, quantificando l’addebito, in ossequio al principio della domanda ex art. 112 c.p.c., nel sessanta per cento del danno, pari a euro 26.006,54. Ha invece prosciolto il consigliere, poiché la percezione dell’indebito non integra alcuna violazione di obblighi di servizio, non avendo egli concorso a determinare la volontà dell’ente in ordine alla propria nomina. Il danno è stato riferito alla società in house e non al Comune, essendo la società ad aver effettuato l’esborso.
Nota della Redazione
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