Responsabilità contabile, prescrizione e occultamento doloso del danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 173 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la mera inosservanza dei compiti connessi alla qualifica ricoperta, pur potendo integrare il presupposto causale del danno, non è idonea a configurare l’occultamento doloso rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. Il termine quinquennale di prescrizione decorre, in assenza di doloso occultamento, dal momento in cui la condotta contra ius produce l’eventus damni concreto e attuale, coincidente con il pagamento delle somme non dovute. La conoscibilità del pregiudizio secondo ordinaria diligenza esclude che l’occultamento possa essere affermato in modo apodittico, richiedendosi atti specificamente finalizzati a impedirne la scoperta.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’esposto con cui si denunciavano presunti illeciti commessi durante i lavori di ristrutturazione e adeguamento statico di una scuola media, aggiudicati a una società. All’esito dell’istruttoria contabile, la Procura regionale contestava agli amministratori e ai funzionari del Comune un danno erariale per il pagamento di lavori mai eseguiti, quantificato a titolo di colpa grave.

Il primo giudice dichiarava inammissibile l’atto di citazione verso uno dei convenuti, respingeva la domanda verso altri due e la accoglieva parzialmente verso il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento, condannandoli al risarcimento. Entrambi i soccombenti proponevano appello; la Procura regionale e uno dei condannati proponevano appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Riuniti gli appelli, il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per indeterminatezza, sollevata da entrambi gli appellanti. La questione non è fondata: l’art. 86, comma 2, cod. giust. cont. individua le condotte causali di ciascun convenuto in relazione ai singoli stati di avanzamento e indica le percentuali di riparto del danno. La sentenza impugnata è pertanto esente da censure sul punto, restando ogni valutazione sulla fondatezza della quantificazione demandata al merito.

Quanto alla prescrizione quinquennale, la Corte richiama l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, che fa decorrere il termine dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta difforme, ma con il momento in cui si realizza il depauperamento del patrimonio pubblico e si abilita il requirente all’azione: secondo la giurisprudenza contabile e di legittimità, il dies a quo coincide con la perdita dell’esborso delle somme non dovute.

L’occultamento doloso presuppone un’attività consapevole diretta a nascondere il fatto generatore del danno e un elemento obiettivo che ne precluda la scoperta. Nel caso del direttore dei lavori, la Corte ritiene che la mera omissione dei compiti, pur rilevante sul piano causale, non integri di per sé l’occultamento, non essendo stati evidenziati artifici volti a impedire l’accertamento dello stato dell’opera. L’invito a dedurre notificato in data 11 gennaio 2021 risulta pertanto intempestivo rispetto ai pagamenti del primo e del terzo stato di avanzamento, mentre la prescrizione non matura per il quarto.

Per il responsabile unico del procedimento, invece, l’eccezione è infondata: i pagamenti del saldo finale, effettuati il 10 marzo 2016 e il 12 ottobre 2016, non sono anteriori al quinquennio. Nel merito, la Corte ravvisa una condotta palesemente contraria ai doveri d’ufficio: aver favorito una risoluzione consensuale con l’appaltatore e redatto la contabilità finale con certificato di pagamento per lavori non eseguiti, secondo le perizie tecniche, configura il dolo contrattuale. L’assenza del direttore dei lavori non lo esonerava dall’astenersi da una condotta dannosa.

Ne consegue l’integrale accoglimento dell’appello del direttore dei lavori, prosciolto da ogni addebito; il parziale accoglimento dell’appello incidentale della Procura regionale, con esclusione della detrazione della quota già riferita a posizione estromessa; la conferma della condanna del responsabile unico del procedimento, quantificata in misura non superiore alla percentuale domandata. L’appello incidentale di quest’ultimo è respinto, con regolazione delle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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