Medico militare: libera professione fuori servizio e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 342 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deroga al principio di esclusività prevista dall’art. 210 del d.lgs. n. 66/2010 consente al medico militare di esercitare l’attività libero-professionale, ma non lo esonera dai doveri connessi allo status e dall’obbligo di presenza in servizio: l’attività è legittima solo se svolta fuori dall’orario di servizio. Integra quindi danno erariale la condotta del sanitario che attesti falsamente la propria presenza in servizio e svolga prestazioni extraistituzionali, con conseguente sottrazione di energie e di tempo al servizio e percezione di emolumenti non dovuti. Le assenze per interdizione pre e post partum, congedo di maternità, congedo parentale, licenza ordinaria e permessi regolarmente autorizzati non costituiscono titolo di danno, difettando l’antigiuridicità della condotta, l’elemento soggettivo e il nesso causale. Il concorso causale del superiore che autorizzi assenze in difetto della documentazione prescritta integra colpa grave per omesso controllo.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto ha citato un ufficiale medico della Guardia di Finanza, con funzioni di Capo di un ufficio sanitario, contestandole un complesso di condotte: l’indebita fruizione di permessi e congedi retribuiti, lo svolgimento di un’intensa attività libero-professionale in coincidenza con l’orario di servizio e con periodi di astensione. Il danno complessivo, al lordo delle somme già restituite, era stato quantificato in oltre sessantamila euro.
La vicenda prende origine dalla comunicazione del Procuratore militare relativa all’azione penale per truffa militare pluriaggravata, definita con sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e integrale restituzione di € 15.320,41. Nel giudizio contabile sono stati convenuti anche il Comandante del Reparto, per omesso controllo sulle istanze di assenza, rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la posizione funzionale: l’ufficiale era tenuta a un orario settimanale di trentasei ore e a doveri di presenza e continuità assistenziale, mentre il rapporto di servizio di entrambi i convenuti non è contestato.
Sul primo nucleo di contestazioni la Corte esclude l’antigiuridicità per i periodi di interdizione pre e post partum, congedo di maternità, congedo parentale e licenza ordinaria. L’interdizione fu disposta d’autorità per rischio biologico e non comporta, per il medico militare, alcun divieto di esercitare la professione. Le prestazioni di refertazione radiologica e di certificazione per rinnovo patenti si svolsero in ambienti privi di rischio e senza interferire con le finalità del provvedimento. Neppure le ferie e i congedi sono incompatibili con l’attività privata: l’abuso del diritto si configura solo quando l’istituto sia impiegato per finalità diverse, con prova rigorosa dello sviamento, che nel caso difetta. I costi di sostituzione in tali periodi sono conseguenza fisiologica dell’organizzazione.
Diversa è la valutazione per le giornate di servizio. L’art. 210 del d.lgs. n. 66/2010 deroga alle incompatibilità e alle limitazioni dei contratti con il servizio sanitario, ma non è un’autorizzazione incondizionata: la nota del Comando generale n. 48361/2016 e gli artt. 712, 713 e 748 del d.P.R. n. 90/2010 impongono che le prestazioni esterne avvengano fuori dall’orario di servizio e non interferiscano con i compiti istituzionali. La legittimità dell’attività non ne esclude l’illiceità in concreto. Quanto ai dati IP1Web, la mancata sottoscrizione non ne elide il valore: si tratta di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c., confermate da riscontri ulteriori.
Gli accertamenti hanno documentato numerose prestazioni extraistituzionali in giornate di presenza dichiarata, con una prevalenza dei redditi privati su quelli d’istituto, indice della volontarietà. Il dolo è ravvisato nella forma eventuale. La Corte valorizza anche la messa alla prova e la restituzione quale elemento indiziario, ribadendo l’autonomia del giudizio contabile da quello penale.
Sulle assenze per gravi motivi, diritto allo studio e aggiornamento scientifico il Collegio riscontra la carenza dei giustificativi e l’incompatibilità con centinaia di prestazioni private. Sussiste il concorso causale con l’omesso controllo del Comandante, informato delle carenze documentali e rimasto inerte: colpa grave per abdicazione ai doveri di vigilanza. Il danno da emolumenti è ripartito al settanta e al trenta per cento; le voci da attività in orario di servizio e da sostituzione sono imputate alla sola ufficiale. Il danno finale, detratto quanto già restituito, è determinato in € 16.424,49 per l’ufficiale e € 4.552,75 per il Comandante.
Nota della Redazione
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