Responsabilità erariale dei legali interni e dolo necessario per superare lo scudo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 274 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, l’art. 21 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso secondo la nozione penalistica dell’art. 43 cod. pen., compresa la forma del dolo eventuale. La prova del dolo non può essere desunta da una qualificazione formale della condotta né dal solo carattere gravemente colposo della stessa. Il giudice contabile deve verificare che l’agente si sia rappresentato come certo o altamente probabile il verificarsi dell’evento lesivo e abbia agito accettandone il rischio.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio due avvocati dell’avvocatura interna di una struttura sanitaria, contestando loro un danno erariale di euro 42.000 derivante dalla sottoscrizione di un accordo di mediazione concluso con un ex direttore sanitario. L’intesa riconosceva al dirigente un credito omnicomprensivo di euro 42.000, di cui euro 33.000 utilizzati in compensazione con il debito del medesimo verso l’azienda in forza di una sentenza di condanna della Corte dei conti ed euro 9.000 versati in denaro.

Secondo l’accusa, i legali avrebbero indotto i vertici aziendali ad aderire a una transazione fondata su presupposti erronei, in particolare sull’omessa rilevazione della prescrizione dei crediti e su un “repentino ripensamento” dell’ente rispetto alle precedenti determinazioni. Le posizioni dei vertici aziendali sono state archiviate; l’azione è proseguita solo verso i due avvocati.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare l’applicabilità dell’art. 21 del D.L. n. 76/2020, che ha limitato temporalmente la responsabilità contabile alle sole condotte dolose commissive, mantenendo la perseguibilità per dolo e colpa grave delle condotte omissive. La norma, di natura sostanziale, opera per i fatti successivi al 17 luglio 2020; l’accordo di mediazione e la delibera di approvazione sono stati adottati in vigenza della disposizione, che risulta quindi applicabile ratione temporis.

Il Collegio esclude la configurabilità del dolo eventuale in capo al legale che ha curato l’istruttoria. Manca la prova rigorosa che questi abbia agito nonostante si fosse rappresentato come certo o altamente probabile il verificarsi dell’evento dannoso. La condotta contestata può al più assumere una configurazione gravemente colposa, che non può essere automaticamente tradotta in dolo in assenza di riscontri concreti.

La Corte ricostruisce i fatti e rileva che i legali hanno agito su espresso incarico della nuova direzione aziendale, la quale aveva autonomamente e consapevolmente deciso di aderire alla mediazione facoltativa. Gli accertamenti interni hanno confermato che i compensi per l’incarico presso il collegio medico-legale non erano mai stati corrisposti e che le indennità di risultato erano state erogate solo in parte. Tali dati economici smentiscono la tesi di un ripensamento indotto dal legale.

Quanto alla prescrizione, la nota del 7 luglio 2006 richiamata dalle parti appare formulata in termini generici e non offre elementi certi sulla correlazione tra il procedimento amministrativo non concluso e i compensi riconosciuti. Ne deriva che l’eccezione di prescrizione costituiva l’unica res dubia della vicenda, la cui opinabilità giustifica la scelta transattiva.

La Sezione esclude infine la colpa grave del secondo legale, rappresentante dell’azienda nel procedimento di mediazione, per il ruolo ricoperto e per le medesime ragioni riferibili al primo. L’azione contabile va pertanto dichiarata improcedibile per difetto dell’elemento soggettivo, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *