Riliquidazione pensione militari sistema misto e decorrenza riliquidazione polizia (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 339 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della quota retributiva della pensione dei militari cessati dal servizio con il sistema misto, l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 impone l’aliquota annua di rendimento del 2,44 per cento, ricavata dal rapporto tra il 44 per cento e i diciotto anni fissati dalla legge n. 335/1995, in luogo del 2,2 per cento applicato dall’INPS secondo il modello dell’art. 44. Il beneficio della riliquidazione spetta anche a chi è cessato con oltre venti anni di contributi, perché l’art. 44 riguarda i soli dipendenti civili dello Stato. La competenza alla riliquidazione segue la data di cessazione dal servizio: spetta al Ministero della Difesa per i trattamenti anteriori al 1° gennaio 2010 e all’INPS per quelli successivi, mentre l’Istituto opera come ordinatore secondario di spesa. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il beneficio opera solo dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, che non ha natura retroattiva. Le differenze arretrate si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 295/1939.
Il Fatto
Cinque pensionati, quattro dei quali ex militari dell’Arma dei carabinieri e uno proveniente dalla polizia di Stato, hanno agito in via collettiva davanti alla Corte dei conti per contestare il computo del proprio trattamento di quiescenza. L’INPS aveva applicato l’aliquota annua del 2,33 per cento in forza dell’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente liquidazione ritenuta inferiore al dovuto.
Dopo diffide rimaste senza esito, i ricorrenti hanno chiesto la riliquidazione ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con gli arretrati, interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio l’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per alcune posizioni e la prescrizione quinquennale; il Ministero della Difesa, chiamato in causa con ordinanza di integrazione del contraddittorio, ha a sua volta dedotto la carenza di legittimazione per le posizioni di competenza dell’Istituto. Per uno dei ricorrenti la controversia si è chiusa con il riconoscimento della pretesa e il pagamento degli arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile muove dalla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021, che ha sciolto il contrasto interpretativo sul calcolo della quota retributiva dei militari nel sistema misto. La questione riguarda chi, al 31 dicembre 1995, contava tra i quindici e i diciotto anni di contributi oppure meno di quindici.
La Corte rileva che l’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, invocato dall’INPS, disciplina soltanto i dipendenti civili dello Stato e non può governare le pensioni dei militari. L’aliquota del 2,33 per cento applicata in via analogica è dunque illegittima. Il correttivo elaborato dalle Sezioni Riunite consiste nel riconoscere il 44 per cento al compimento del numero di anni che la legge n. 335/1995 assume a discrimine del sistema misto: diciotto anni, da cui deriva l’aliquota annua del 2,44 per cento.
Sul riparto di competenze, il giudice osserva che l’art. 2, comma 1, l. n. 335/1995 ha trasferito all’INPDAP la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, ma l’intesa con il Ministero della Difesa ha fissato al 1° gennaio 2010 il discrimine del subentro. Per i trattamenti anteriori la competenza resta dell’Amministrazione datoriale, mentre l’INPS assume la veste di ordinatore secondario di spesa.
L’eccezione di prescrizione è accolta. L’art. 2 r.d. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 l. n. 428/1985, fissa in cinque anni il termine per le rate di pensione e le differenze arretrate. Poiché il primo atto interruttivo è stato notificato il 22.1.2021, sono prescritte le differenze anteriori al 22.1.2016.
Quanto al ricorrente proveniente dalla polizia di Stato, la domanda è accolta con decorrenza ancorata al 1° gennaio 2022. Prima di tale data l’art. 54 non era applicabile a un corpo di ordinamento civile. La legge n. 234/2021 non è norma di interpretazione autentica e non è retroattiva: il comma 102, con previsioni di spesa crescenti fino al 2031, conferma un impatto incrementale. La conclusione è avallata dalla Corte costituzionale n. 33/2023.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.