Pensione privilegiata militare, annullamento d’ufficio del decreto solo per vizio procedurale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 334 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, l’annullamento d’ufficio del decreto di diniego adottato in violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001, per omessa acquisizione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, non integra una revoca o una modifica del provvedimento e non soggiace quindi alla disciplina degli artt. 203 e 204 del d.P.R. n. 1092/1973. Il potere di autotutela trova fondamento nell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La sussistenza del nesso causale tra infermità e servizio, quale causa o concausa efficiente e determinante ex art. 64, terzo comma, e art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, costituisce fatto costitutivo che il ricorrente deve provare, non essendo sufficiente la relazione di parte che ometta di individuare l’evento traumatico di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare di leva arruolato nel gennaio 1993 e collocato in congedo per fine ferma nel gennaio 1994, presentava nel gennaio 2008 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità psichica diagnosticata come “note ansiose reattive e reattività ansiosa con note di labilità emotiva“, con richiesta di pensione privilegiata.
Il Ministero della Difesa respingeva la domanda con decreto n. 130/2015, ritenendo la patologia non classificabile. Il ricorrente impugnava tale provvedimento davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania. Nelle more, l’Amministrazione annullava d’ufficio il decreto n. 130/2015 con decreto n. 1571/2022, per vizio procedurale consistito nell’omesso parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Avverso quest’ultimo provvedimento il ricorrente proponeva autonomo gravame, chiedendone l’abbinamento al primo giudizio.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, il Giudice unico affronta anzitutto la doglianza di illegittimità del decreto n. 1571/2022. Il riferimento agli artt. 203 e 204 del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplinano revoca e modifica dei provvedimenti pensionistici, è giudicato fuori bersaglio: nel caso di specie non si è in presenza di revoca o modifica, bensì di annullamento del precedente provvedimento, fondato sulla violazione degli artt. 165, 166 e 177 del d.P.R. n. 1092/1973, come sostituiti dagli artt. 6 e 11 del d.P.R. n. 461/2001, che demandano in via esclusiva al Comitato di verifica l’accertamento della riconducibilità dell’infermità ad attività o fatti di servizio.
Il Collegio esclude pertanto la pertinenza del richiamo alla sentenza n. 639/2022 della Corte dei conti, 2^ Sezione d’Appello, che concerne una fattispecie di rideterminazione in peius della pensione in violazione del termine di decadenza, situazione non sovrapponibile. Parimenti inconferente è il richiamo all’art. 52 della legge n. 88/1989, che disciplina la ripetizione delle somme indebitamente percepite, non essendovi stata alcuna erogazione né azione di recupero. La mancanza del parere del Comitato era del resto rilevabile ictu oculi e non poteva ingenerare alcun affidamento legittimo.
Sul merito, il Giudice condivide integralmente le conclusioni del C.M.L. del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, che ha escluso la dipendenza da causa di servizio della patologia. Il criterio cronologico non è soddisfatto, essendo trascorso oltre un ventennio dal congedo alla richiesta di accertamento; parimenti insoddisfatti risultano i criteri qualitativo, quantitativo e modale, non emergendo elementi circostanziali riconducibili al servizio idonei a integrare concausa efficiente e determinante.
Quanto alla relazione consulenziale di parte, che ipotizzava un disturbo post-traumatico da stress cronico, il Giudice ne rileva l’inidoneità probatoria ex art. 2697 cod. civ., per l’omessa indicazione dell’evento traumatico verificatosi durante il servizio. Accertata l’insussistenza dei requisiti dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, i ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione degli approfondimenti istruttori disposti.
Nota della Redazione
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