Decadenza quinquennale dalla pensione privilegiata per lesione non constatata (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 72 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata ordinaria è inammissibile per intervenuta decadenza quando il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza che la lesione sia stata constatata da organi pubblici tecnici medico-legali. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, che ha sostituito l’art. 2, comma 2, del r.d. n. 1024/1923, la decadenza è impedita solo dalla constatazione, effettuata tempestivamente in sede di valutazione di incidenza sul rapporto di servizio, della lesione e della sua dipendenza dal servizio, anche se il relativo giudizio sia negativo. Non è sufficiente, a tal fine, la dicitura riportata nel foglio di proposta, resa al di fuori di ogni processo accertativo. La definizione del giudizio in rito legittima la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare richiamato alle armi e congedato per riforma nel maggio 1988, ha presentato nel 2019 istanza di pensione privilegiata ordinaria per una patologia riscontrata a carico dell’apparato mascellare, deducendone la dipendenza da causa di servizio.
La Commissione medico-legale militare ha giudicato la menomazione non dipendente da causa di servizio, ascrivendola alla Tabella B con indennità una tantum. Di conseguenza il Ministero ha respinto la domanda con apposito decreto. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto a pensione e, in via subordinata, una consulenza tecnica medico-legale.
La Motivazione della Corte
La questione decisiva è di natura preliminare e assorbente. Il giudice ha rilevato che la domanda amministrativa è stata presentata nel 2019, a circa trent’anni di distanza dal congedo per riforma del maggio 1988.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001: la pensione privilegiata non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio, la cui decorrenza è confermata dalla disciplina previgente.
La Corte richiama la costante giurisprudenza contabile, in particolare SS.RR. n. 8/2001/QM, secondo cui la decadenza può essere evitata solo se, entro il quinquennio, sia intervenuta non solo la materiale rilevazione della lesione, ma un’effettiva valutazione medico-legale della sua dipendenza dal servizio, effettuata da organi pubblici.
Nel caso concreto tale valutazione manca. Il giudice esclude che possa valere la dicitura contenuta nel foglio di proposta, trattandosi di espressione resa al di fuori di ogni processo accertativo e per pura occasionalità. La constatazione richiesta non può essere sostituita da una mera annotazione documentale priva di carattere tecnico-valutativo.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza. La definizione del giudizio in rito comporta la compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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