Irregolare il conto economale reso da gestionale non conforme (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 336 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale presentato dall’agente contabile mediante mera stampa non sottoscritta del registro economale, unitamente alla nota di trasmissione sottoscritta, è sufficientemente riferibile all’agente e non integra causa di improcedibilità. Parimenti, la mancata adozione di un formale provvedimento di parifica non preclude la prosecuzione del giudizio, trattandosi di adempimento rimesso a un organo diverso dall’agente contabile ed estraneo alla sua sfera di responsabilità. Nel merito, la gestione del fondo economale svolta in assenza di un regolamento interno specifico, attraverso prassi operative non formalizzate e un gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale, è irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont.; l’irregolarità, tuttavia, non comporta di per sé condanna dell’agente che abbia operato in coerenza con l’assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione. Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto decorre dal perfezionamento del deposito mediante il sistema informativo, coincidente con l’accettazione della resa da parte della Segreteria.
Il Fatto
La vicenda concerne il conto giudiziale reso da un’economa di un dipartimento universitario per l’esercizio 2018. Il conto consisteva nella stampa del registro economale estratto dal sistema gestionale U-GOV, trasmessa all’ufficio bilancio con nota riportante il medesimo protocollo del documento contabile, ma non sottoscritta dall’agente; il file per il deposito era firmato digitalmente dal responsabile del procedimento.
La procura regionale contestava l’assenza della sottoscrizione dell’agente e del provvedimento di parifica, quali presupposti di procedibilità, e l’omessa trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno. Nel merito, evidenziava gravi criticità gestionali: causali generiche, anagrafica “Soggetti diversi”, spese eccedenti i requisiti di urgenza e modico valore, reintegri oltre lo stanziamento, rimborsi a dipendenti senza autorizzazione preventiva e per esercizi precedenti. L’agente eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e, nel merito, la propria estraneità alle irregolarità, frutto di prassi interne dell’ateneo.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione di estinzione, la Sezione ricostruisce il perfezionamento del deposito telematico. Dai sistemi informativi risulta che la resa è stata effettuata il 21 novembre 2019 e accettata il 26 novembre 2019; la diversa data indicata dalla difesa coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto e non con il perfezionamento giuridico del deposito. Poiché solo dal rituale deposito il conto può essere assegnato a un giudice designato e la procura può acquisirne notizia, il termine dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre da tale momento. La relazione di deferimento è stata depositata il 20 novembre 2024: l’eccezione è quindi infondata.
Sul primo profilo di improcedibilità, il Collegio osserva che l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato contabile; la prassi dell’ateneo non prevedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi, mai formalmente richiesta. La mancata sottoscrizione non integra, di per sé, causa ostativa alla procedibilità.
Quanto alla parifica, il decreto dirigenziale acquisito in altro conto del medesimo esercizio attesta l’assenza di errori, la corrispondenza con le scritture contabili e l’esito positivo della parificazione. Tali risultanze sono estensibili per identità di esercizio, procedura e soggetto responsabile. L’adozione del provvedimento di parifica è comunque rimessa a un organo estraneo alla sfera dell’agente, che ha compilato e trasmesso il conto secondo le modalità previste.
Nel merito, il conto non è approvabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont.. La relazione dei revisori, pur idonea sotto il profilo formale a rappresentare il contenuto della relazione prevista dall’art. 139 cod. giust. cont., non reca specifiche segnalazioni sulle singole gestioni. Il regolamento di ateneo non individuava le tipologie di spesa ammissibili né un sistema autorizzativo autonomo; la gestione si è retta su circolari e impostazioni operative del gestionale, prive di copertura regolamentare formale. Le uscite hanno superato la dotazione iniziale mediante reintegri disposti senza deliberazione dell’organo competente, e la maggior parte delle spese è stata rimborsata a dipendenti su richieste ex post. Il registro non esponeva i dati analitici e indicava i beneficiari in modo generico.
La Sezione riconduce le irregolarità a un contesto organizzativo carente, antecedente al regolamento specifico adottato nel 2021. L’agente ha operato in coerenza con un assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione, convalidando le spese sulla base della documentazione e delle istruzioni ricevute. Va pertanto dichiarata l’irregolarità della gestione, demandando agli organi dell’ateneo l’adozione delle misure regolamentari e organizzative idonee a garantire chiarezza, tracciabilità e legittimità della gestione economale. Respinta, infine, l’istanza di oscuramento dei dati, per difetto di motivazione e assenza di dati sensibili o di imputazioni lesive della reputazione.
Nota della Redazione
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