Resa del conto, estinzione per cessata materia del contendere dopo il deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 100 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione spetta al giudice monocratico con sentenza ex art. 144 c.g.c.: la fase collegiale è riservata alla sola opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c. L’avvenuto deposito dei conti giudiziali richiesti determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti, demandate al magistrato designato ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha promosso il giudizio per la resa del conto nei confronti degli agenti contabili di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2016. Con decreto n. 5, depositato il 15 novembre 2022, il giudice designato ha assegnato agli agenti il termine perentorio di centoventi giorni per il deposito dei conti giudiziali presso il Comune, e a quest’ultimo sessanta giorni per il deposito sulla piattaforma SIRECO degli ulteriori conti già ricevuti.

Nel febbraio 2023 l’ente locale ha provveduto al deposito. Nel maggio 2024 la Procura ha chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio. All’udienza l’organo requirente ha dato atto dell’avvenuto deposito e ha concluso per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La decisione affronta anzitutto una questione di competenza funzionale interna: se, una volta instaurato il giudizio di resa del conto in forma monocratica, la definizione debba avvenire in composizione collegiale. Il giudice esclude questa lettura.

Il percorso argomentativo muove dal coordinamento degli artt. 141, 142, 143 e 144 c.g.c. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sull’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine. Una volta esaurita o non attivata tale fase, la definizione del giudizio spetta al giudice monocratico con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.

Il giudice dichiara di condividere l’orientamento già espresso da altre Sezioni giurisdizionali regionali, richiamate nel provvedimento (Sezione giurisdizionale per le Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/2019; Sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenze nn. 182/2019 e 183/2019; Sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 472/2016).

Nel merito, il giudice rileva che i conti risultano compilati dagli agenti contabili e depositati dall’ente locale, e che il pubblico ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza. Sussistono dunque i presupposti per definire il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

La decisione precisa i confini del giudicato: restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti, che il magistrato designato svolgerà nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c., in base al decreto presidenziale del 4 maggio 2023 (richiamata la Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 100/2019). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La Segreteria è incaricata di comunicare la sentenza al magistrato designato quale relatore dei conti degli agenti contabili degli enti operanti nel territorio della Provincia di Rovigo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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