Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 240 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili dell’ente locale non è agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale. La categoria degli agenti contabili consegnatari si desume dalla disciplina di contabilità di Stato, di valenza generale anche per gli enti locali, e ricomprende solo i consegnatari per debito di custodia di beni mobili destinati a gestioni di cassa o di magazzino. Il consegnatario per debito di vigilanza è agente amministrativo e risponde solo del conto amministrativo. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è pertanto improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla relazione del magistrato relatore per i conti del Comune, che ha deferito alla Sezione il conto reso da un agente quale consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2020.

Dalla relazione emerge che il conto contiene l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario. Per tali beni il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza. Il magistrato istruttore ha quindi concluso perché il giudizio fosse dichiarato improcedibile. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 13.06.2025, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore ha richiamato la relazione e il Pubblico Ministero ha concordato.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni e l’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili quanti hanno maneggio di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.

Il medesimo Regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario e che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti con obbligo di rendere il conto giudiziale. Il d.p.r. n. 254/2002, all’art. 6, comma 1, distingue gli agenti che ricevono in consegna beni mobili in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia, riservando ai soli secondi la resa del conto giudiziale.

L’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l’obbligo di resa del conto giudiziale per ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, senza precisare se si tratti di beni mobili o immobili. Il Collegio ne dà un’interpretazione sistematica, non potendo prescindere dalla perimetrazione discendente dalla contabilità di Stato.

Il Collegio richiama la Sez. II d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.p.r. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali. La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di immobili. È quindi esclusa la configurabilità di un giudizio di conto sulla gestione dei consegnatari di beni immobili.

Nel caso concreto il conto contiene una generale elencazione di beni in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è qualificabile come semplice agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nessuna pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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