Nessun conto giudiziale per il consegnatario di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 210 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali non può essere qualificato come agente contabile per debito di custodia e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La nozione di agente contabile consegnatario va ricostruita secondo la disciplina della contabilità di Stato, che assume valenza generale anche per gli enti locali e postula un debito di cose esclusivamente mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Ne consegue che, in presenza di soli beni immobili o di beni non riconducibili a una gestione di magazzino, il giudizio di conto è improcedibile per mancanza dell’oggetto, con restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Il magistrato relatore per i conti di un Comune depositava la relazione di deferimento nel giudizio di conto iscritto nei confronti del consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022. Il conto riportava l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe avuto un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.

Su tali premesse il relatore concludeva che all’atto presentato come conto giudiziale non potesse riconoscersi tale natura e che il giudizio dovesse essere dichiarato improcedibile. La Procura regionale, con conclusioni depositate l’08.10.2025, chiedeva la declaratoria di improcedibilità e la contestuale restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il magistrato relatore richiamava il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero concordava, instando per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili coloro che sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.

Il medesimo regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario (art. 22) e che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione contabile, dovendo rendere il conto giudiziale (art. 32). L’art. 624 richiama i contabili e i consegnatari che hanno in consegna materie o altre cose dello Stato, mentre l’art. 194 riguarda mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili.

Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002 che, all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi) dai consegnatari per debito di custodia (agenti contabili). Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 11 e 23, mentre i primi non vi sono tenuti per l’art. 12.

La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali. L’art. 93 T.U.E.L., pur non precisando se si tratti di beni mobili o immobili, va interpretato sistematicamente. Le divergenze lessicali tra il testo unico e la normativa statale non autorizzano nozioni distinte, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del d.lgs. n. 174/2016.

Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con esistenze iniziali e rimanenze finali, ed è incompatibile con la gestione di beni immobili. La Corte richiama in tal senso Corte conti, Sez. Trento, n. 39 del 2017, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2014, Sez. Abruzzo n. 102 del 2015, Sez. Abruzzo n. 17 del 2017 e Sez. Veneto n. 173 del 2016. Dall’esame del conto non emergono beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è quindi semplice agente amministrativo e il giudizio è improcedibile per mancanza dell’oggetto. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *