Nessun danno erariale se i contributi indebiti compensano tributi dovuti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 110 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per l’indebito conseguimento di contributi pubblici, il danno erariale non sussiste quando le somme riconosciute, ancorché erogate in assenza dei requisiti di legge, siano state impiegate mediante compensazione volontaria per estinguere tributi locali effettivamente dovuti dal medesimo soggetto all’ente creditore. Opera in tal caso la compensatio lucri cum damno, che impone di tener conto, nella valutazione del danno, dell’arricchimento dell’amministrazione danneggiata. Il vantaggio conseguito dall’ente locale, che ha incassato quanto gli era dovuto, neutralizza il pregiudizio patrimoniale, poiché gli effetti sul bilancio comunale coincidono con quelli che si sarebbero prodotti ove i contributi fossero stati regolarmente erogati e poi impiegati per pagare i tributi pregressi.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un’associazione e il suo legale rappresentante per il risarcimento di un danno erariale di € 5.850, contestato a titolo di responsabilità principale dolosa. L’addebito riguardava due contributi pubblici riconosciuti dall’amministrazione comunale a fronte di domande presentate per la partecipazione a due avvisi, nei quali si richiedeva, tra i requisiti, l’assenza di morosità verso l’ente. L’associazione, al momento delle domande, risultava invece debitrice di tributi locali pregressi, così attestando il falso.
Gli importi riconosciuti non furono erogati direttamente, ma impiegati a vantaggio dell’associazione mediante compensazione volontaria con il debito consolidato verso il Comune. La Procura contestava il danno anche ai due dirigenti comunali che avevano istruito le procedure, a titolo di responsabilità sussidiaria; nei loro confronti l’istruttoria è stata archiviata. L’associazione e il suo rappresentante non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima dichiarato la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non costituitisi. Nel merito, ha riconosciuto che la vicenda presenta criticità, consistite nel presentare domande di contributi ex art. 12 legge n. 241 del 1990 senza averne i requisiti; i bandi erano chiari e l’associazione non poteva ignorare il proprio debito.
La Corte ha però rilevato che non è stata contestata la mancata realizzazione delle attività finanziate, né la distrazione delle somme. La tesi accusatoria individuava il danno nell’emissione dei mandati di pagamento, poi non seguiti da concreta liquidazione per effetto della compensazione. Su questo punto il collegio ha applicato il principio della compensatio lucri cum damno, richiamando l’art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994, che impone di tener conto dell’arricchimento dell’amministrazione danneggiata.
La Sezione ha richiamato Cass. Sez. I, ordinanza n. 16088 del 18.06.2018, secondo cui, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si deve tener conto di tutti i vantaggi derivati al danneggiato, poiché il risarcimento non può consentire una ingiustificata locupletazione. Affinché operi la compensazione, ha aggiunto la Corte, è necessario che danno e arricchimento derivino dallo stesso fatto.
Sotto il profilo contabile, la Sezione ha osservato che gli effetti negativi sul bilancio comunale risultano del tutto coincidenti con quelli che si sarebbero prodotti ove i contributi fossero stati erogati e successivamente impiegati per pagare i tributi pregressi. Le somme ottenute sono state usate per le finalità indicate nella domanda, a favore della collettività amministrata. Ciò basta a escludere il danno, nonostante il comportamento antigiuridico dei richiedenti e la superficialità nei controlli. La domanda è stata quindi rigettata, con nulla per le spese attesa la contumacia.
Nota della Redazione
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